DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

Coming into Force01 Luglio 1986
Published date30 Aprile 1986
Enactment Date26 Aprile 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/04/30/086U0131/CONSOLIDATED/20201013
Official Gazette PublicationGU n.99 del 30-04-1986 - Suppl. Ordinario n. 34
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

GORIA, Ministro del tesoro

ROMITA, Ministro del bilancio e della

programmazione economica

SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

Atti soggetti a registrazione

  1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli

seguenti:

  1. gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel

    territorio dello Stato;

  2. i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;

  3. le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate

    nell'art. 4;

  4. gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli

    italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero

    costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di

    garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello

    Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di

    tali beni.

Art 3.

Contratti verbali

  1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

    1. di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel

      territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe

      anche tacite;

    2. di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel

      territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti

      reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e

      proroghe anche tacite.

  2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni

    dell'art. 22.

Art 4.

Operazioni di societa' ed enti esteri

  1. Sono soggetti a registrazione:

  1. l'istituzione nel territorio dello Stato della sededell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;

  2. l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea;

  3. il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea;

  4. il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335;

  5. il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

  6. la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

  7. la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea;

  8. l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunita' economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

Art 5.

Registrazione in termine fisso e registrazione, in caso d'uso

  1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti

    indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

  2. Le scritture private non autenticate sono soggette a

    registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul

    valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore

    aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta

    non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle locazioni e

    degli affitti, e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'art. 10, numero 8), del decreto medesimo. --------------- Nota redazionale

    Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/05/1986, n. 108 durante il periodo di "vacatio legis".

    E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 5.

Registrazione in termine fisso e registrazione, in caso d'uso

  1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti

    indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

  2. Le scritture private non autenticate sono soggette a

    registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul

    valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore

    aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta

    non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ((ad eccezione delle operazioni

    esenti ai sensi dell'articolo 10, primo...

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