LEGGE 24 dicembre 1985, n. 777 - Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni

Coming into Force14 Gennaio 1986
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/12/30/085U0777/CONSOLIDATED/20080625
Published date30 Dicembre 1985
Enactment Date24 Dicembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1985
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

  1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

  2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1986.

  3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. Con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei testi unici, sono fornite le relative norme di attuazione e transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in precedenza siano state emesse istruzioni non piu' in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985 COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

  1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del regio...

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