La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1986.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei testi unici, sono fornite le relative norme di attuazione e transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in precedenza siano state emesse istruzioni non piu' in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985 COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI