LEGGE 29 luglio 1981, n. 394 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane

Coming into Force30 Luglio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/07/29/081U0394/ORIGINAL
Published date29 Luglio 1981
Enactment Date29 Luglio 1981
Official Gazette PublicationGU n.206 del 29-07-1981
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' soppresso;

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.

Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:

  1. dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

  2. da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

  3. dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

  4. dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alla societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente...

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