DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Coming into Force31 Maggio 1981
Published date30 Maggio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/05/30/081U0251/CONSOLIDATED/20190921
Enactment Date28 Maggio 1981
Official Gazette PublicationGU n.147 del 30-05-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per il sostegno delle esportazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Le imprese industriali le cui esportazioni nell'anno precedente hanno raggiunto una quota superiore al 36 per cento del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che hanno incrementato le proprie esportazioni nell'ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore sono ammesse con precedenza ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento la cui esecuzione abbia avute inizio successivamente al 1 gennaio 1931, ferme restando le priorita' previste dalle singole vigenti disposizioni di legge.

Dai benefici previsti dal presente articolo sono escluse le imprese operanti nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi.

Art 1.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. DI CONVERSIONE 29 LUGLIO 1981, N.394

Art 1.

(( IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, HA CONFERMATO

L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))

Art 2.

E' autorizzata la spesa di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per la concessione, a norma degli articoli seguenti, di contributi ai programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono annualmente stabilite la quota del fondo riservata alle piccole e medie imprese nonche' la priority in relazione alle dimensioni ed all'ubicazione dell'azienda, ai settori ed alle aree geografiche.

Art 2.

((E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.

Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:

  1. dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

  2. da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

  3. dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

  4. dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alla societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.

E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983)).

Art 2.

E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.

Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:

  1. dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

  2. da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

  3. dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

  4. dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alla societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.

E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.3

Art 2.

E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.

Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:

  1. dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

  2. da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

  3. dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

  4. dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalita' delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai...

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