DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

Coming into Force01 Gennaio 2002
Enactment Date08 Giugno 2001
Published date16 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/16/001G0372/CONSOLIDATED/20200914
Official Gazette PublicationGU n.189 del 16-08-2001 - Suppl. Ordinario n. 211
Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita';

Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 (L) Oggetto

  1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L)

  2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

  3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L)

  4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L) --------------- Nota redazionale

Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita';

Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 (L) Oggetto

  1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L)

  2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2002, N. 302.

  4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

Art 2.

Art. 2 (L) Principio di legalita' dell'azione amministrativa

  1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)

  2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)

Art 3.

Art. 3 (L) Definizioni

  1. Ai fini del presente testo unico:

  1. per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

  2. per "autorita' espropriante", si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

  3. per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio;

  4. per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

Art 3.

Art. 3 (L) (Definizioni)

(( 1. Ai fini del presente testo unico:

  1. per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

  2. per "autorita' espropriante", si intende, l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

  3. per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio;

  4. per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)

  1. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti...

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