DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 484 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare

Coming into Force04 Febbraio 1995
Enactment Date18 Aprile 1994
Published date08 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/08/094G0354/CONSOLIDATED/19941215
Official Gazette PublicationGU n.184 del 08-08-1994
TITOLO I GENERALITA'
Capo I OGGETTO E DEFINIZIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 3, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta rientra nell'ambito della delega; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare.

Art 2.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

TITOLO I GENERALITA'
Capo II NORME DI RINVIO
Art 3.

Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione

  1. Il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991.

  2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
Capo I CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA
Art 4.

P r e s u p p o s t i

  1. I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', di altri Paesi, i quali dispongano di capacita' tecniche ed economiche adeguate.

  2. I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

Art 5.

D o m a n d a

  1. La domanda di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori, nonche' degli altri documenti previsti nel disciplinare tipo di cui all'art. 3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

  2. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti di permesso di ricerca quelle presentate al Ministero non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino stesso.

Art 6.

I s t r u t t o r i a

  1. Il Ministero cura l'istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico.

  2. Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facolta' di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art 7.

(Non e' stato ammesso al visto della Corte dei Conti)

Art 8.

Conferimento dei permessi

  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

  2. Ove ricada nei territori...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT