CONCORSO (scad. 18 agosto 2005)

IL DIRETTORE GENERALE del personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa Italiana; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186, che ha convertito il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante «autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi»; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 380/99, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l'istituzione del servizio militare professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante «disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate»; Vista la direttiva dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 1700/162.200 del 17 aprile 2000, concernente il controllo dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente «attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 215/2001; Vista la direttiva tecnica in data 18 dicembre 2003 della Direzione generale della sanita' militare relativa all'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile 2000; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 380/1999; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, ed in particolare l'articolo 26, concernente la possibilita' di bandire concorsi straordinari per immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente; Visto il foglio n. 779.05.02.11.05 del 30 marzo 2005, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito stabilisce il numero dei posti da destinare ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente; Fatta riserva di esercitare la facolta' di revocare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti disponibili, di sospendere l'immissione in ruolo dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili nonche' in ragione di disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica; Decreta: Art. 1. Posti a concorso e destinatari 1. E' indetto, per l'anno 2005, un concorso per titoli per l'immissione di 1000 unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, riservato a: a) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, anche quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari), che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve ovvero, volontari in ferma breve con almeno tre anni di servizio nella ferma breve che alla stessa data si trovino nella posizione di congedo. Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non piu' di due anni dalla citata data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; b) volontari in ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in servizio o in posizione di congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco non risultino, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente inseriti nelle graduatorie relative alle suddette immissioni. Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non piu' di due anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 2. I destinatari in congedo di cui al comma 1 devono aver maturato tre anni di servizio in ferma breve nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso. 3. I destinatari in servizio con meno di tre anni di servizio nella ferma breve, qualora vincitori, saranno immessi nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve, ai sensi dell'art. 26, 2° comma, della legge 23 agosto 2004, n. 226, e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione della Difesa sulla base delle esigenze di Forza Armata. 4. Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento della Direzione generale per il Personale Militare, e non saranno comunque immessi nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito: - i militari che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 1, lettera b), risultino inseriti nelle graduatorie di merito relative ai concorsi per le immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito o che vi siano inseriti in data successiva fino a quella di immissione prevista per i...

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