DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 505 - Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Coming into Force18 Febbraio 1998
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date03 Febbraio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/02/03/098G0045/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date30 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.27 del 03-02-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 99 e 100, recante delega al Governo per l'armonizzazione del trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facolta' ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ripartizione dei volontari in ferma breve

  1. Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in ragione della professionalita' acquisita e dei crescenti oneri di impiego operativo connessi con l'anzianita' di servizio, nonche' della validita', ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e della durata prevista dalle norme in vigore per la ferma di leva obbligatoria, viene cosi' ripartito:

  1. volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio. Sono equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva obbligatorio e sono impiegati prevalentemente in attivita' addestrative e di istruzione;

  2. volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non piu' di ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attivita' sia operative che addestrative e di istruzione;

  3. volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio. Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente, in attivita' operative, anche di particolare intensita' o che possano comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 99 e 100, recante delega al Governo per l'armonizzazione del trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facolta' ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 197

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio

  1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare in servizio di leva obbligatorio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni in attesa di congedo ed in materia di licenze brevi, in occasione dei fine settimana o delle festivita' infrasettimanali durante i quali si applica quanto previsto al successivo articolo 3.

  2. Per il personale di cui al comma 1 la licenza speciale e' concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MAGGIO 2001, N. 215

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Permessi speciali

  1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, soddisfatte le esienze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, che non abbia provvedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi, in coincidenza con il fine settimana o con le festivita' infrasettimanali, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'.

  2. I permessi di cui al comma 1 sono altresi' concessi al personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, qualora tale personale intenda trascorrere il fine settimana o le festivita' infrasettimanali fuori dalla sede ove e' autorizzato a pernottare. Per tale personale gli stessi decorrono dalla fine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MAGGIO 2001, N. 215

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Licenza ordinaria

  1. Il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.

  2. Per il personale con oltre dieci mesi e non oltre ventiquattro mesi di servizio la durata della licenza ordinaria e' di ventotto giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per il personale con oltre ventiquattro mesi di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorita' nazionale.

  3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23...

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