DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n. 215 - Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331

Coming into Force26 Giugno 2001
End of Effective Date08 Febbraio 2013
Enactment Date08 Maggio 2001
Published date11 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/11/001G0264/CONSOLIDATED/20130125
Official Gazette PublicationGU n.133 del 11-06-2001 - Suppl. Ordinario n. 142
CAPO I Generalita'
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali del servizio permanente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in ferma breve;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonche', in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano ai Corpo delle capitanerie di porto ove noti espressamente previsto.

  2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:

a" dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;

h) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali del servizio permanente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in ferma breve;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248

CAPO II Disciplina degli organici nel periodo transitorio
Art 2.

(Organico complessivo delle Forze armate)

  1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007.

  2. Alla data del 1o gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto.

  3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dei personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248

Art 3.

(Ufficiali)

  1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere disciplinato con le modalita' definite dall'articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

  2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248

Art 4.

(Sottufficiali)

  1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono indicate nella tabella "B" allegata al presente decreto.

  2. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella tabella "A" allegata al presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248

Art 5.

Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve

  1. Nell'ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa in servizio permanente, o' autorizzata, per il biennio 2001-2002, l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 unita', comprensive dei 2.531 volontari di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il personale in servizio non puo' comunque eccedere le seguenti consistenze medie annue:

    1. anno 2001: Esercito 17.840 unita'; Marina 2.797 unita'; Aeronautica 1.658 unita';

    2. anno 2002: Esercito 23.438 unita'; Marina 3.183 unita'; Aeronautica 1.750 unita'.

  2. Per il biennio 2001 - 2002 i...

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