LEGGE 22 giugno 1990, n. 164 - Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400

Coming into Force12 Luglio 1990
End of Effective Date05 Settembre 2003
Published date27 Giugno 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/06/27/090G0206/CONSOLIDATED/20030822
Enactment Date22 Giugno 1990
Official Gazette PublicationGU n.148 del 27-06-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Costituzione della Commissione

  1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'articolo 3 della Costituzione, e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna - indicata nella presente legge con il termine "la Commissione" - con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parita' in conformita' all'articolo 3 della Costituzione.

  2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato consultivo per la parita' di opportunita' presso la Commissione delle Comunita' europee, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m).

  3. La Commissione e' la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto riguarda le tematiche femminili.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 226

Art 2.

Competenze della Commissione

  1. La Commissione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il supporto necessario per l'espletamento dell'attivita' volta a realizzare la parita' fra i sessi e ad assicurare pari opportunita' tra uomo e donna.

  2. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi, suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunita' tra uomo e donna, assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalita'.

  3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalita' ed in relazione all'attivita' degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della parita':

    1. formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parita' di diritti e di opportunita' fra uomo e donna;

    2. formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parita', adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonche' per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

    3. promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parita' tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonche' alle norme comunitarie ed internazionali;

    4. segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le eventuali iniziative da assumere nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso, per disciplinare normativamente la materia attinente all'uguaglianza tra i sessi ovvero per conformare l'ordinamento a tale principio;

    5. fornisce all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elementi informativi, documentali e tecnici utili alla elaborazione degli schemi di atti normativi volti a realizzare la parita' tra i sessi, nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso;

    6. indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione ai diversi settori legislativi, le incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione del principio della parita' fra i sessi, suggerendo le modifiche ritenute opportune;

    7. segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le iniziative ritenute necessarie per conformare l'organizzazione della pubblica amministrazione alla parita' dei sessi, ed in genere per realizzare l'effettiva parita' nell'amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

    8. indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione della parita' tra i sessi nei vari settori di intervento, segnalando, per ciascuno di essi, le iniziative ritenute opportune;

    9. promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

    10. cura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT