DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 226 - Trasformazione della Commissione nazionale per la parita' in Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Coming into Force06 Settembre 2003
Enactment Date31 Luglio 2003
Published date22 Agosto 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/22/003G0253/CONSOLIDATED/20070801
Official Gazette PublicationGU n.194 del 22-08-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' fra uomo e donna;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna

  1. La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, di seguito denominato: "Commissione", presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunita', di seguito denominato: "Ministro", che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna; in particolare la Commissione:

    1. formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di

      discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle

      donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari

      opportunita' fra uomo e donna, fornendo elementi informativi,

      documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della

      predisposizione degli atti normativi;

    2. cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari

      opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e

      sociale e di segnalare le iniziative opportune;

    3. redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita';

    4. fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del

      Dipartimento per le pari opportunita';

    5. svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari opportunita' fra uomo e donna.

  3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' fra uomo e donna;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198

Art 2.

Durata e composizione della Commissione

  1. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa e' composta da venticinque componenti di cui:

    1. undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

    2. quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente...

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