DECRETO-LEGGE 21 aprile 1999, n. 110 - Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi

Coming into Force24 Aprile 1999
Published date23 Aprile 1999
Enactment Date21 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/23/099G0181/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.94 del 23-04-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale e' stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in

Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in

Macedonia; Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 24 marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;

Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attivita' volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal Kosovo, e' indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania, atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di ospedali da campo, nonche' a regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei profughi nel loro Paese;

Considerata la necessita' di proseguire il programma di aiuti per il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonche' a consentire la prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione dell'Albania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1.

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 1999, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonche' le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.

  3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresi', le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale e' stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in

Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in

Macedonia; Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 24marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;

Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attivita' volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal Kosovo, e' indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania, atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di ospedali da campo, nonche' a regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei profughi nel loro Paese;

Considerata la necessita' di proseguire il programma di aiuti per il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonche' a consentire la prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione dell'Albania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1.

  1. Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo E' autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari e, a decorrere dal 1o giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 1999, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonche' le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali. di supporto alla pace nel territorio albanese.

  3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresi', le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale e' stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in

Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in

Macedonia; Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 24marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;

Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attivita' volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal Kosovo, e' indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania, atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di ospedali da campo, nonche' a regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei profughi nel loro Paese;

Considerata la necessita' di proseguire il programma di aiuti per il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi...

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