LEGGE 29 marzo 1999, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace

Coming into Force31 Marzo 1999
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date29 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/03/30/099G0138/CONSOLIDATED/20100508
Published date30 Marzo 1999
Official Gazette PublicationGU n.74 del 30-03-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio

dei Ministri Scognamiglio Pasini, Ministro

della difesa Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1999, N. 12.

All'articolo 1, al comma 1, le parole: "militari" sono sostituite dalle seguenti: "unita'".

All'articolo 2, al comma 4, le parole: "secondo comma," sono soppresse.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - 1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 24 giugno 1999.

  1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), e' prorogato fino al 24 giugno 1999.

  2. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi l e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

  3. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1...

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