DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1999, n. 12 - Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace

Coming into Force30 Gennaio 1999
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date29 Gennaio 1999
Enactment Date28 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/29/099G0052/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.23 del 29-01-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti l'accordo, stipulato il 16 ottobre 1998, tra la Repubblica federale jugoslava e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998, che autorizza l'invio di una missione umanitaria nel Kosovo;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla missione umanitaria in Kosovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 militari alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti l'accordo, stipulato il 16 ottobre 1998, tra la Repubblica federale jugoslava e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998, che autorizza l'invio di una missione umanitaria nel Kosovo;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla missione umanitaria in Kosovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge:

Art. 1.

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 unita' alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. Al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

  2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'.

  3. Al personale di cui all'articolo l, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita', per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

  4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

  5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

  6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma.

Art 2.
  1. Al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

  2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di...

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