DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 187 - Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche

Coming into Force22 Luglio 2000
End of Effective Date26 Agosto 2020
Published date07 Luglio 2000
Enactment Date26 Maggio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/07/07/000G0236/CONSOLIDATED/20200812
Official Gazette PublicationGU n.157 del 07-07-2000 - Suppl. Ordinario n. 105
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo d'applicazione

  1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.

  2. Il presente decreto legislativo si applica alle seguenti esposizioni mediche:

    1. esposizione di pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;

    2. esposizione di persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria professionale;

    3. esposizione di persone nell'ambito di programmi di screening sanitario;

    4. esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;

    5. esposizione di persone nell'ambito di procedure medico-legali.

  3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle esposizioni di persone che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quale la manovra e l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell'attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole;

    b) attivita' radiodiagnostiche complementari: attivita' di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche' contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica;

    c) autorita' competente: l'autorita' indicata nei singoli articoli;

    d) controllo della qualita': rientra nella garanzia della qualita'. Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualita'. Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;

    e) detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa;

    f) dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra persona sottoposta ad esposizioni mediche;

    g) dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o ad altre persone sottoposte ad esposizioni mediche;

    h) esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;

    i) esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualita', compreso il controllo della qualita', e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;

    l) esposizione: l'essere esposti a radiazioni ionizzanti;

    m) garanzia della qualita': le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilita' che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionera' in maniera soddisfacente conformemente agli standard stabiliti;

    n) impianto radiologico: impianto contenente attrezzature radiologiche;

    o) ispezione: l'ispezione e' il controllo da parte di un'autorita' competente per verificare la conformita' con le disposizioni vigenti sulla protezione radiologica per procedure medico radiologiche, attrezzature utilizzate o impianti radiologici;

    p) livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso della medicina nucleare diagnostica, livelli di attivita', per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazioni corrette e normali riguardo all'intervento diagnostico e tecnico;

    q) pratica: un'attivita' umana che puo' aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni ionizzanti;

    r) prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei rispettivi albi;

    s) procedure medico-legali: procedimenti effettuati a fini assicurativi o legali, anche senza indicazione clinica;

    t) procedura medico-radiologica: qualunque procedimento concernente le esposizioni mediche;

    u) radiazioni ionizzanti o radiazioni: radiazioni costituite da particelle aventi capacita' di determinare direttamente o indirettamente la formazione di ioni o da onde elettromagnetiche aventi una lunghezza d'onda pari o inferiore a 100 nanometri;

    v) radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti radioterapeutici nonche' alla radiologia interventiva o ad altre procedure che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti;

    z) radiodiagnostico: attinente alla radiologia diagnostica medica, alla radiologia odontoiatrica e alla medicina nucleare diagnostica in vivo.

  2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:

    a) radioterapeutico: attinente alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici;

    b) responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico puo' essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica;

    c) responsabilita' clinica: la responsabilita' riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita ad uno specialista. In particolare:

    giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione con altri specialisti e con il personale eventualmente delegato per aspetti pratici; reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta, di informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad altri medici specialisti o prescriventi; informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;

    d) screening sanitario: il procedimento che impiega radiazioni ionizzanti per la diagnosi precoce nei gruppi di popolazione a rischio;

    e) sorveglianza sanitaria professionale: sorveglianza medica destinata ai lavoratori secondo la vigente normativa;

    f) specialista: il medico chirurgo o l'odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilita' clinica per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4;

    g) verifica clinica: l'esame sistematico o il riesame di procedure medico-radiologiche finalizzate al miglioramento della qualita' e del risultato delle cure somministrate al paziente mediante un controllo strutturato, per cui le pratiche radiologiche, i procedimenti e i risultati sono esaminati in base ai protocolli convenuti per procedure medico-radiologiche di buon livello, modificando tali pratiche se del caso, e applicando nuovi protocolli se necessario;

    h) vincolo di dose: una restrizione per le dosi individuali prevedibili che possono derivare da una determinata sorgente, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto conto del criterio di ottimizzazione.

  3. Ai fini del presente decreto valgono, in quanto non previste ai commi 1 e 2, le definizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101

Art 3.

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