Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quale la manovra e l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell'attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole;
b) attivita' radiodiagnostiche complementari: attivita' di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche' contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica;
c) autorita' competente: l'autorita' indicata nei singoli articoli;
d) controllo della qualita': rientra nella garanzia della qualita'. Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualita'. Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;
e) detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa;
f) dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra persona sottoposta ad esposizioni mediche;
g) dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o ad altre persone sottoposte ad esposizioni mediche;
h) esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;
i) esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualita', compreso il controllo della qualita', e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
l) esposizione: l'essere esposti a radiazioni ionizzanti;
m) garanzia della qualita': le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilita' che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionera' in maniera soddisfacente conformemente agli standard stabiliti;
n) impianto radiologico: impianto contenente attrezzature radiologiche;
o) ispezione: l'ispezione e' il controllo da parte di un'autorita' competente per verificare la conformita' con le disposizioni vigenti sulla protezione radiologica per procedure medico radiologiche, attrezzature utilizzate o impianti radiologici;
p) livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso della medicina nucleare diagnostica, livelli di attivita', per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazioni corrette e normali riguardo all'intervento diagnostico e tecnico;
q) pratica: un'attivita' umana che puo' aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni ionizzanti;
r) prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei rispettivi albi;
s) procedure medico-legali: procedimenti effettuati a fini assicurativi o legali, anche senza indicazione clinica;
t) procedura medico-radiologica: qualunque procedimento concernente le esposizioni mediche;
u) radiazioni ionizzanti o radiazioni: radiazioni costituite da particelle aventi capacita' di determinare direttamente o indirettamente la formazione di ioni o da onde elettromagnetiche aventi una lunghezza d'onda pari o inferiore a 100 nanometri;
v) radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti radioterapeutici nonche' alla radiologia interventiva o ad altre procedure che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti;
z) radiodiagnostico: attinente alla radiologia diagnostica medica, alla radiologia odontoiatrica e alla medicina nucleare diagnostica in vivo.
Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:
a) radioterapeutico: attinente alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici;
b) responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico puo' essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica;
c) responsabilita' clinica: la responsabilita' riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita ad uno specialista. In particolare:
giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione con altri specialisti e con il personale eventualmente delegato per aspetti pratici; reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta, di informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad altri medici specialisti o prescriventi; informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;
d) screening sanitario: il procedimento che impiega radiazioni ionizzanti per la diagnosi precoce nei gruppi di popolazione a rischio;
e) sorveglianza sanitaria professionale: sorveglianza medica destinata ai lavoratori secondo la vigente normativa;
f) specialista: il medico chirurgo o l'odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilita' clinica per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4;
g) verifica clinica: l'esame sistematico o il riesame di procedure medico-radiologiche finalizzate al miglioramento della qualita' e del risultato delle cure somministrate al paziente mediante un controllo strutturato, per cui le pratiche radiologiche, i procedimenti e i risultati sono esaminati in base ai protocolli convenuti per procedure medico-radiologiche di buon livello, modificando tali pratiche se del caso, e applicando nuovi protocolli se necessario;
h) vincolo di dose: una restrizione per le dosi individuali prevedibili che possono derivare da una determinata sorgente, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto conto del criterio di ottimizzazione.