LEGGE 18 giugno 1999, n. 186 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi

Coming into Force23 Giugno 1999
Published date22 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/22/099G0274/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date18 Giugno 1999
Official Gazette PublicationGU n.144 del 22-06-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 giugno 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio

dei Ministri Scognamiglio Pasini, Ministro della

difesa

Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1999, N. 110

All'articolo 1:

al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo"; dopo le parole: "contingente di 800 militari" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 1o giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari";

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di supporto alla pace nel territorio albanese".

All'articolo 2: dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:

  1. i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unita' dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

  2. ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:

1) ai predetti soggetti...

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