DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 236 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331

Coming into Force12 Settembre 2003
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date31 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/28/003G0262/CONSOLIDATED/20100508
Published date28 Agosto 2003
Official Gazette PublicationGU n.199 del 28-08-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo delega ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, emanato in attuazione della predetta disposizione;

Visto l'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 331 del 2000, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che differisce al 31 luglio 2003 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 331 del 2000;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

  1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti.".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

  1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono inseriti i seguenti:

    "Art. 11-bis (Sospensione delle attivita' dei consigli di leva) - 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attivita' dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

  2. Le modalita' di attuazione della sospensione delle attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.

    Art. 11-ter (Formazione delle liste di leva) - 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

  1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e' inserito il seguente:

    "Art. 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialita' di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, e' impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Puo' essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.

  2. Il militare e' prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono...

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