LEGGE 23 agosto 2004, n. 226 - Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore

Coming into Force01 Settembre 2004
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date31 Agosto 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/08/31/004G0257/CONSOLIDATED/20100707
Enactment Date23 Agosto 2004
Official Gazette PublicationGU n.204 del 31-08-2004
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Sospensione del servizio di leva)

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente:

"1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate) 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: "44.496" e' sostituito dal seguente: "56.281"; b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" e' sostituito dal seguente: "19.578"; c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: "9.400" e' sostituito dal seguente: "10.000"; d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524" e' sostituito dal seguente: "5.924".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) volontari in ferma prefissata di un anno; b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Capo II VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
Art 4.

(Requisiti per il reclutamento) 1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

(Rafferma) 1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

(Modalita' di reclutamento) 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

(Stato giuridico e avanzamento) 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve. 2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

(Trattamento economico) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 9.

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino) 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. E' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita', in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 10.

(Benefici a favore dei volontari) 1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

Art 10.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Capo III VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art 11.

(Reclutamento) 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti. 2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni. 3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge. 4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art 11.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 12.

(Rafferma) 1. Nei...

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