I servizi alla persona nel quadro costituzionale del nuovo welfare

AutoreBorrello R.
Pagine657-671
657
Roberto Borrello
I SERVIZI ALLA PERSONA
NEL QUADRO COSTITUZIONALE DEL NUOVO WELFARE
SOMMARIO: I. Premessa. - II. Il principio p luralistico nella costituzione italiana e il suo collegamento con il
funzionamento dello stato sociale. - III. Terzo settore, principio di sussidiarieta’ e servizi alla persona.
- IV. Il ruolo della giurisprudenza nella definizione della portata del principio di s ussidiareta’ in senso
orizzontale. profili generali e relativi al settore dei servizi al la persona ed alla comunita’. - 1. La corte
costituzionale. - 2. Il contributo dei giudici di merito.
I. Premessa
I servizi alla persona ed alla comunità, sul piano strettamente giuridico, costitui-
scono un settore omogeneo di attività di interesse generale, concernenti, come si vedrà
meglio più avanti, la soddisfazione di una serie articolata e gradata di bisogni umani,
che ha assunto tale denominazione, nellambito del c.d. terzo trasferimento di funzioni
alle Regioni a costituzione invariata, di cui al d.lgs. n. 116 del 1998.
Essi rappresentano un fenomeno di estremo interesse, in quanto sono il precipitato
di una evoluzione avente come propri referenti i principi costituzionali fondativi del
modello di Stato sociale italiano, visto nella dinamicità della sua implementazione in
questi primi sessantanni di vita della costituzione del 1948.
I servizi alla persona sono, cioè, il prodotto delle condizioni attuali di pensabilità
del Welfare, in quanto per la loro erogazione è stato elaborato, tra la fine degli anni ot-
tanta e linizio degli anni novanta dello scorso secolo, un modello allinterno del quale
è stato abbandonato il ruolo centrale delle strutture pubbliche, aprendosi la porta ad un
forte protagonismo del privato sociale, del c.d. terzo settore, come soggetto altro rispet-
to a Stato e mercato, le tradizionali strutture di elaborazione e somministrazione di atti-
vità di assistenza alla persona umana.
Il privato sociale rappresenta, notoriamente, lestrinsecazione delle potenzialità del
pluralismo sociale esprimentesi mediante strutture a base associativa aventi la capacità
di conseguire il soddisfacimento di interessi di natura individuale o collettiva , coniu-
gando la vivacità e lefficacia di unazione spontanea collocata nel sociale con il perse-
guimento dellutile generale.
Si parla al riguardo di Stato sociale plurale, di Welfare mix, di Community Welfa-
re, come superamento del Welfare State1.
Ciò rappresenta il prodotto, nel settore qui preso in considerazione, della matura-
zione della forma di Stato di democrazia pluralista , attraverso il graduale allargamento
del ruolo del pluralismo stesso rispetto al tradizionale settore dei processi di rappresen-
tanza politica e della produzione.
I soggetti del pluralismo non sono, cioè, più mossi solo da fini politici o economi-
ci, ma da fini riconducibili al principio di solidarietà inteso non come referente di dove-
ri, ma come fonte di libere scelte volontarie.
1 Sin da ora si rinvia, a cura di S. BELARDINELLI, Welfare Community e sussidiarietà, Roma 2005, per
riferimenti generali sulla materia.

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