La diversità culturale. Tutela e limiti fra livello costituzionale e sovranazionale

AutoreLoiodice I.
Pagine729-740
729
Isabella Loidice
LA DIVERSITÀ CULTURALE
TUTELA E LIMITI FRA LIVELLO COSTITUZIONALE
E SOVRANAZIONALE
SOMMARIO: I. Premessa - II. Stato democratico e diritto allautodeterminazione - III. Diritto
allautodeterminazione: processi generativi delle culture e situazioni conflittuali. IV. La tutela della
diversità culturale fra il livello costituzionale e quello sovranazionale - V.Identità nazionale, diversità
culturale, libertà di coscienza: il caso Lautsi/Italia - VI. Conclusioni.
I. Premessa
Nello Stato democratico la cultura di una comunità (qualunque siano il sua ambito e la
sua dimensione) può manifestarsi attraverso molteplici espressioni in differenti campi.
Ugualmente la coscienza di ogni Uomo può esprimersi attraverso plurime espres-
sioni nei numerosi ambiti dellagire umano.
Quando la cultura di una comunità entra in contrasto con quella di unaltra comu-
nità o collide con la coscienza del singolo, allora sorgono difficili compiti di bilancia-
mento a livello di ermeneutica costituzionale per stabilire quale bene tutelare.
Solo come esempio si pensi alla legge francese c.d. antivelo del 2004 o alle istanze
secessioniste del Québec, valutate dalla Corte Suprema del Canada o al caso Lautsi c/
Italia approdato dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dellUomo.
Con il presente lavoro si vuole cercare una possibile proposta di risoluzione di tali
conflitti.
A tal fine si ritiene utile iniziare una riflessione sullo Stato democratico e il diritto
allautodeterminazione.
II. Stato democra tico e diritto all’autodeterminazione
Lo Stato democratico, così come tratteggiato nelle Costituzioni del Secondo Do-
poguerra, assume la fisionomia di Stato personalista e pluralista, tanto da divenire ele-
mento logico di una sua corretta definizione1.
1 A titolo esemplificativo si leggano le pagine del Manuale di R.BIN, G. PITRUZZELLA, Dir itto Co-
stituzionale, IX edizione, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 50-51, ove, con riferimento alla tassonomia delle
forme di stato, si constata come: «I principi dello Stato di democrazia pluralista hanno trovato conferma al
termine del secondo conflitto mondiale in tutte le aree di influenza politica e culturale delle potenze alleate
diverse dall’URSS (in particolare Stati Uniti e Regno Unito). In alc uni casi, è stato ripreso un processo di
sviluppo costituzionale interrotto dalla parentesi dello Stato autoritario (Italia, con la Costituzione del
1948), in altri sono stati rivitalizzati i principi liberali e democratici sacrificati dalla guerra e dall’oc-
cupazione straniera (Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Gre-
cia). In altri ancora, c’è stata l’imposizione di un modello politico costituzionale da parte delle potenze vin-
citrici ai Paesi vinti (Germania, Giappone). Solo Spagna e il Portogallo sono rimasti nell’area dello Stato
autoritario prebellico fino agli anni settanta, quando si sono dati degli ordinamenti democratici (le nuove
Costituzioni sono state adottate rispettivamente nel 1978 e nel 1976), mentre la Grecia ha avuto un temp o-
raneo ritorno allo Stato Autoritario nel periodo 1967-1974».
Come ha fatto notare V. ONIDA, Le Costituzioni. I pr incipi fondamentali della Costituzione italia na,
in G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di Dir itto Pubblico, Vol. I, Bologna, i l Mulino, V edizione, 1984, p.
99 :«Secondo una autorevolissima impostazione (di Costantino Mortati) i principi fondamentali nella nostra
Costituzione possono identificarsi nei seguenti: principio democratico; principio personalista; pr incipio

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