Il caso Italia davanti alla Corte di Strasburgo

AutoreCoppola R.
Pagine683-690
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Raffaele Coppola
IL CASO ITALIA
DAVANTI ALLA CORTE DI STRASBURGO
SOMMARIO: I. Circolarità di concetti in materia di simbologie religiose. - II. Gli indicatori o le lancette della
laicità. - III. La pronuncia di primo grado della Corte europea ed il ricorso dell’Italia. - IV. La senten-
za delle Sezioni Unite n. 5924 del 2011, il decisum della Grande Camera e della Corte costituzionale
austriaca.
I. Circolar ità di concetti in materia di simbologie religiose
Dedico ad Aldo Loiodice per gli studi promossi dal nostro Dipartimento giuridico,
che ho l’onore di aver costituito e sono tornato a dirigere per la terza volta, due lezioni
inedite, con alcuni adeguamenti, svolte rispettivamente il 25 maggio 2010 ed il 7 aprile
2011 nell’Università di Valencia. Parlavo, durante la prima, con i segni di una violenta
e vile aggressione subita ad Oriuhela al termine del IX seminario internazionale della
Conferenza Permanente delle Città Storiche del Mediterraneo, dove avevo tenuto una
relazione, mentre ero stato chiamato a Valencia dalla collega Maria Elena Olmos per
rinverdire i contatti scientifici con i colleghi della sua cara nazione, invero mai interrot-
ti. Essi avevano avuto origine e raggiunsero l’acme nei tempi dominati, nell’area cultu-
rale delle nostre discipline in Spagna, dalle figure di due grandi e mai dimenticati mae-
stri, Lamberto de Echeverría e Pedro Lombardía.
Va detto, in primo luogo, che esiste una circolarità di concetti in tema di simbolo-
gie religiose nei Paesi dell’area occ identale, specialmente in Europa ed ancor più in
Italia e in Spagna. I parametri costituzionali di riferimento sono la laicità dello Stato,
l’uguaglianza giuridica, la libertà religiosa e la libertà delle confessioni religiose.
In Spagna le controversie giudiziarie ebbero inizio con una sentenza del Tribunale
Supremo. Il 12 giugno 1990 detto Tribunale si pronunciò sulla compatibilità costitu-
zionale della presenza di un’immagine della Vergine della Sapienza in elementi di rap-
presentazione istituzionale dell’Università di Valencia.
Il Tribunale costituzionale, con sentenza del 6 giugno 1991, confermò che il prin-
cipio di laicità dello Stato non obbligava l’Università ad obliterare l’immagine maria-
na, facendo leva sul rispetto della storia e della tradizione. È da precisare che
l’Università di Valencia ritirò l’immagine, evitando di esercitare il diritto alla conser-
vazione, che le derivava dalla predetta decisione.
Dopo un gruppo di pronunce di uguale orientamento ed altre, che fornirono rispo-
ste non omogenee ed insufficienti, una sentenza del Tribunale Amministrativo di Val-
ladolid del 14 novembre 2008 ha affermato che la presenza del simbolo del Crocifisso
nelle aule di un centro educativo pubblico vulnera il disposto degli artt. 14 e 16 della
Costituzione spagnola1.
Prescindendo ora da ulteriori aggiornamenti, successivi all’epoca presa in conside-
razione, è da dire che, in Italia, la questione dei simboli religiosi ha avuto uno sviluppo
tutto centrato su questo simbolo nelle aule scolastiche e nei locali pubblici in genere.
1 Per la giurisprudenza sopra richiamata ed, in particolare, circa la sentenza del Tribunale amministra-
tivo di Valladolid, cfr. S. CAÑAMARES ARRIBAS, La presencia de simbología religiosa en el espacio público:
la experiencia española, in Dir. eccl., 2008, II, 743-770 (ivi il testo della sentenza). Cfr. per un ulteriore
commento, M. CROCE, C’è un giudice a Valladolid: la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in
Spagna, in Quader ni costituzionali, 2009, 108 ss.

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