Perché è corretto desumere da (o proporre per) l'art. 21 della Costituzione l'esistenza di un diritto all'informazione
Autore | Modugno F. |
Pagine | 833-841 |
833
Franco Modugno
PERCHÉ È CORRETTO DESUMERE DA
(O PROPORRE PER) L’ART. 21 DELLA COSTITUZIONE
L’ESISTENZA DI UN DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
SOMMARIO: I. Premessa. - II. Sul nesso funzionale tra l’“informare” e l’“informarsi”. - III. Libertà di infor-
mare e libertà di informarsi. Il c.d. diritto al silenzio e i suoi limiti. - IV. Il diritto all’informazione (a
ricevere informazioni) quale diritto sociale. - V. La costruzione del sistema dell’informazione come
sistema derivato isomorfo. - VI. La conversione del valore della libertà (individuale) nel valore del
pluralismo dell’informazione. - VII. Il diritto all’informazione nel sistema del pluralismo informativo.
- VIII. Cenno conchiusivo.
I. Premessa
È merito dell’amico e collega Aldo Loiodice – che ha dedicato al tema del diritto
all’informazione una parte molto rilevante della Sua attività scientifica1 – aver operato
una ampia ricostruzione del diritto all’informazione, secondo cui «la libertà d’infor-
mazione è suscettibile di articolarsi in una pluralità di situazioni soggettive (specifica-
bili come diritti o interessi, secondo i singoli casi) coordinate e raggruppate in un’unica
figura dalla comune pretesa di svolgere liberamente l’attività informativa in relazione a
qualsiasi fonte d’informazione non coperta da segreto»2.
II. Sul nesso funzionale tra l’“informare” e l’“informarsi”
La libertà d’informazione è figura soggettiva, ma, al tempo stesso, principio gene-
rale dell’ordinamento costituzionale.
Da questo punto di vista, l’informazione è intesa come «situazione obiettiva intor-
no alla quale si coordinano e ricollegano una pluralità di situazioni soggettive, con spe-
cifiche conseguenze sulle relative discipline di settore»3.
Quale connessione è ipotizzabile con la libertà di manifestazione del pensiero?
È difficile dubitare che il diritto all’informazione germogli dal ramo della libertà
di manifestazione del pensiero (di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti, e così
via), ma va certamente oltre.
Detto in parentesi, è buon canone metodico, in diritto costituzionale, come conse-
guenza del principio ermeneutico magis ut valeat (a sua volta desumibile dalla “supre-
mazia” e “pervasività” della Costituzione, specie in regime di “rigidità”), risalire dai
termini e dai sintagmi ricorrenti nel linguaggio comune o nel linguaggio giuridico alle
espressioni prossime adoprate nel testo costituzionale, onde, nel caso dell’“informazione” e
del contiguo “espressione”, riferirsi al sintagma “manifestazione del pensiero”.
1 A. LOIODICE, Contributo a llo studio sulla libertà d ’informazione, Napoli, 1969; voce “Informazione
(diritto alla) in Enc. dir., XXI, 1971; A. LOIODICE, Problematica costituzionale dell’informazione, Bari,
1973; A. LOIODICE Informazione e par tecipazione nella società tecnologica, Reggio Calabria, 1978; A.
LOIODICE, L’informazione, in AA.VV., Manuale di diritto pubblico, a cura di G. AMATO e A. BARBERA,
Bologna, 1986; A. LOIODICE, Situazioni costituzionali e diritto all’informazione, in I servizi dell’informa-
zione, tomo I, Editoria e stampa, vol. XV del Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. SANTAIELLO,
Padova, 1990
2 A. LOIODICE, Situazioni costituzionali e diritto all’informazione, cit., 103-104
3 ID, 107
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