Perché è corretto desumere da (o proporre per) l'art. 21 della Costituzione l'esistenza di un diritto all'informazione

AutoreModugno F.
Pagine833-841
833
Franco Modugno
PERCHÉ È CORRETTO DESUMERE DA
(O PROPORRE PER) L’ART. 21 DELLA COSTITUZIONE
L’ESISTENZA DI UN DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
SOMMARIO: I. Premessa. - II. Sul nesso funzionale tra l’“informare” e l’“informarsi”. - III. Libertà di infor-
mare e libertà di informarsi. Il c.d. diritto al silenzio e i suoi limiti. - IV. Il diritto all’informazione (a
ricevere informazioni) quale diritto sociale. - V. La costruzione del sistema dell’informazione come
sistema derivato isomorfo. - VI. La conversione del valore della libertà (individuale) nel valore del
pluralismo dell’informazione. - VII. Il diritto all’informazione nel sistema del pluralismo informativo.
- VIII. Cenno conchiusivo.
I. Premessa
È merito dellamico e collega Aldo Loiodice che ha dedicato al tema del diritto
allinformazione una parte molto rilevante della Sua attività scientifica1 aver operato
una ampia ricostruzione del diritto allinformazione, secondo cui «la libertà dinfor-
mazione è suscettibile di articolarsi in una pluralità di situazioni soggettive (specifica-
bili come diritti o interessi, secondo i singoli casi) coordinate e raggruppate in ununica
figura dalla comune pretesa di svolgere liberamente lattività informativa in relazione a
qualsiasi fonte dinformazione non coperta da segreto»2.
II. Sul nesso funzionale tra l’“informare” e l’“informarsi”
La libertà dinformazione è figura soggettiva, ma, al tempo stesso, principio gene-
rale dellordinamento costituzionale.
Da questo punto di vista, linformazione è intesa come «situazione obiettiva intor-
no alla quale si coordinano e ricollegano una pluralità di situazioni soggettive, con spe-
cifiche conseguenze sulle relative discipline di settore»3.
Quale connessione è ipotizzabile con la libertà di manifestazione del pensiero?
È difficile dubitare che il diritto allinformazione germogli dal ramo della libertà
di manifestazione del pensiero (di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti, e così
via), ma va certamente oltre.
Detto in parentesi, è buon canone metodico, in diritto costituzionale, come conse-
guenza del principio ermeneutico magis ut valeat (a sua volta desumibile dalla supre-
mazia e pervasività della Costituzione, specie in regime di rigidi), risalire dai
termini e dai sintagmi ricorrenti nel linguaggio comune o nel linguaggio giuridico alle
espressioni prossime adoprate nel testo costituzionale, onde, nel caso dell’“informazione” e
del contiguo “espressione”, riferirsi al sintagma “manifestazione del pensiero”.
1 A. LOIODICE, Contributo a llo studio sulla libertà d informazione, Napoli, 1969; voce Informazione
(diritto alla) in Enc. dir., XXI, 1971; A. LOIODICE, Problematica costituzionale dellinformazione, Bari,
1973; A. LOIODICE Informazione e par tecipazione nella società tecnologica, Reggio Calabria, 1978; A.
LOIODICE, Linformazione, in AA.VV., Manuale di diritto pubblico, a cura di G. AMATO e A. BARBERA,
Bologna, 1986; A. LOIODICE, Situazioni costituzionali e diritto allinformazione, in I servizi dellinforma-
zione, tomo I, Editoria e stampa, vol. XV del Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. SANTAIELLO,
Padova, 1990
2 A. LOIODICE, Situazioni costituzionali e diritto allinformazione, cit., 103-104
3 ID, 107

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