Multilevel governance e disciplina delle attività economiche: un'analisi comparata

AutoreAnnamaria Bonomo
Pagine33-56
SO M M A R I O : Premessa. – 1. Il divieto di ostacolare la circolazione tra Regioni nella
Costituzione italiana. – 1.1. (segue) e nella giurisprudenza della Corte costitu-
zionale. – 1.2. Tendenze parallele nella giurisprudenza interna e comunitaria.
– 1.3.Ultimi orientamenti. – 2. Gli ostacoli al commercio interstatale nell’or-
dinamento statunitense. – 2.1. La ‘commerce clause’ nella Costituzione ame-
ricana. – 2.2. (segue) e nella giurisprudenza della Corte Suprema. – 3. Profili
comparativi.
Premessa
Il divieto di porre ostacoli alla libera circolazione fra Regioni, san-
cito dall’art. 120 Cost, comma primo, non ha per lungo tempo destato
particolare attenzione nel nostro ordinamento. L’indiscussa esistenza di

parallela mancanza di norme costituzionali che attribuissero alle Re-
gioni competenze in grado di incidere sulla attività economiche, hanno
distolto l’attenzione di osservatori e giudici da tale disposizione.
In seguito alla nuova delimitazione delle funzioni statali e regio-
nali introdotta dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha
stabilito l’attribuzione in esclusiva alle Regioni di materie1 che diret-
tamente o indirettamente possono incidere sul mercato nazionale, il
divieto di porre limiti alla libera circolazione di cose e servizi tra
   
1 Come osserva R. CARANTA, La tutela della concorrenza, le competenze legislative e la
      , in Regioni, 2004, 990, «sebbene la
             
apparati amministrativi, istituti giuridici o altro».
ANNAMARIA BONOMO
MULTILEVEL GOVERNANCE
E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE: UN’ANALISI COMPARATA
34 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1
Anche nell’ambito dei numerosi scritti prodotti in seguito all’en-
trata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
sulla riforma del Titolo V2, l’articolo 120 Cost. è stato infatti studiato
principalmente con riferimento al secondo comma, che disciplina
l’attribuzione, in determinati casi, di poteri sostitutivi allo Stato nei
confronti delle Regioni3. In questa sede si intende, invece, focalizzare
l’attenzione su quella parte dell’articolo 120 che prevede – sia nel
  -
tuzionale – il divieto per le Regioni «di adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni»4.
Tale disposizione, a lungo trascurata da giurisprudenza e dottrina,
      
hanno interessato la forma di stato del nostro ordinamento. Con que-
ste brevi note ci si intende soffermare sull’interpretazione che nel
nostro ordinamento è stata data al divieto di porre ostacoli alla circo-
lazione interregionale, in sostanza alla difesa del principio dell’uni-
cità del mercato all’interno del territorio nazionale, ponendola in
comparazione con quello che è avvenuto in un ordinamento a strut-
tura non unitaria quale l’ordinamento statunitense, alla luce dell’in-
terpretazione dei giudici costituzionali5.
2     -
conda de lla Costituzi one», in G.U . n. 248 del 24 otto bre 2001. Tra i numerosi commenti sul la
riforma del Titolo V si vedano G. FALCON,          
Costituzione, in Regioni, 2001, 3 ss; P. CARETTI, Il nuovo assetto costituzionale delle com-
petenze normative, in Le autonomie ter ritoriali: dalla riforma ammin istrativa alla riforma
costituzionale, a cura di G. Berti e G.C. De Martin, Milano 2001, 57 ss; B. CARAVITA, La
, Torino 2002; ID., Lineamenti di diritto costituziona-
le e regionale, Torino 2006; A. ANZON, I poteri delle Regioni dopo l a riforma cost ituzionale:
il nuovo regime e il modello originario a confronto, Torino 2002; T. Groppi, M. Oliv etti (a
cura di),            , II ed .,
2003.
3 Sui poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 120, comma secondo, si vedano A. LOIODICE,
Osservazio ni al disegno d i legge per l’ adeguamento alla legge costituz ionale n. 3/200 1.
   , in www.federalismi.it; G. MAINARDIS, I poteri
sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre, in Regioni,
2001, 1357; G. M. SALERNO, -
ne e complessità ordinamentale, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle
  , cit., 239; D. PICCIONE, Gli eni gmatici
orizzonti dei poteri sostitutivi del Governo: un tentativo di razionalizzazione, in Giur. cost.,
2003, 1207 ss.;
4 Nella vecchia formulazione (prima cioè della legge costituzionale n. 3 del 2001) tale disposi-
    -
esistenti nel primo comma.
5 Già Costantino MORTATI aveva sottolineato che i principi espressi dall’art. 120 «sono coes-
senziali non solo allo Stato unitario, ma anche e soprattutto agli stessi stati federali» in C.
MORTATI, Limiti della legge regionale, in Jus, 1959, 451 ss.

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