L'eredità perduta del diritto romano. Introduzione al tema
Autore | Filippo Gallo |
Pagine | 13-31 |
L’argomento di cui mi occupo è un argomento nuovo o almeno è
considerato sotto una prospettiva nuova. Giustiniano si è mostrato con-
vinto di aver concentrato nelle tre opere, di cui consta la compilazione,
Romolo al suo tempo. In particolare il Digesto venne da lui considerato
quale proprium et sacratissimum templum consacrato alla iustitia per il
suo tempo e ogni evo futuro. L’asserzione di Giustiniano appare con-
traddetta dalle sue stesse Novellae constitutiones emanate successiva-
mente ed impingenti sia sul piano normativo che su quello concettuale
e dottrinale. Giustiniano si vantava peraltro, nel contempo, di aver ap-
portato, nel campo giuridico, una radicale permutatio: una trasforma-
zione prima mai vista e neppure pensata. Questa permutatio non è stata
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tiene ai problemi generali, non si ricerca se, con essa, Giustiniano avesse
eliminato anche elementi di grande spessore e utilità del diritto antece-
dente, in quanto contrastanti con la sua concezione assoluta del potere,
trasferito, per disegno divino, dal popolo all’imperatore.
Lo studioso che sostiene una soluzione o adotta una prospettiva
nuova si colloca per forza di cose in posizione isolata e minoritaria.
della propria autonoma ricerca. Senza posizioni inizialmente isolate e
minoritarie si ripeterebbero sempre le stesse cose e non potrebbe
FILIPPO GALLO
L’EREDITÀ PERDUTA
DEL DIRITTO ROMANO.
INTRODUZIONE AL TEMA*
* Lezione tenuta il giorno 3 maggio 2007, su invito del Prof. Sebastiano Tafaro, Preside della II
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari-Taranto, nel Salone degli Stemmi del Palazzo della
Provincia di Taranto. [Il testo scritto, rivisto, è destinato agli Studi in onore di Remo Martini].
14 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1
La prospettiva da me assunta dell’eredità perduta del diritto romano,
oltre a rappresentare, nel panorama degli studi giuridici, una novità,
coinvolge una materia assai vasta, che non è possibile comprimere
nello spazio di un’unica lezione. La mia esposizione odierna è limitata
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spondenza, il quadro sostanziale, augurandomi ovviamente, a Dio pia-
cendo, di poter colmare la lacuna in futuri scritti o lezioni.
L’argomento affrontato richiede un chiarimento in relazione alla
questione, al presente vivamente dibattuta, dei fondamenti del diritto
europeo. Da vario tempo si assiste a una sorta di gara, tra i cultori di
diversi settori della scienza giuridica, nell’individuare i predetti fon-
damenti. A questa gara partecipano a buon diritto i romanisti. Com’è
noto, nell’ordinamento italiano vigente degli studi universitari, la
materia «Fondamenti del diritto europeo» è inserita nel settore scien-
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dipendentemente da questo, è certo che il diritto romano (esattamente,
come si dirà, il diritto giustinianeo, quale venne assunto nella scuola
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sta chiarezza in ordine ai fondamenti del diritto europeo. Secondo
inaccettabile, essi si risolverebbero nella vicenda storica antecedente.
In coerenza ogni ricerca storico-giuridica attinente alla nostra tradi-
zione avrebbe ad oggetto gli indicati fondamenti. A mio avviso, come,
nel campo edilizio, le stesse fondamenta possono sostenere costru-
zioni diverse, così, in quello giuridico, sugli stessi fondamenti pos-
esplicitare che, a mio parere, la nozione di fondamento non trova
corrispondenza in quelle, amplissime, di norma e di soluzione giuri-
dica, ma piuttosto in quella, più ristretta, di idea guida o linea por-
tante: penso cioè che possano indicarsi come fondamenti, in campo
giuridico, le idee guida o linee portanti di un dato sistema o di un
dato settore di esso. Ad esempio, il principio democratico basato sulla
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lità di esplicazioni in merito alla produzione del diritto. Il limite è la
congruenza con tale principio. Inoltre l’impiego dell’espressione
‘fondamenti del diritto romano’ non appare sempre esente da ambi-
guità, oltre che in relazione al passato, tra il riferimento al presente e
al futuro: agli elementi e criteri che stanno a base della situazione
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