L'eredità perduta del diritto romano. Introduzione al tema

AutoreFilippo Gallo
Pagine13-31
L’argomento di cui mi occupo è un argomento nuovo o almeno è
considerato sotto una prospettiva nuova. Giustiniano si è mostrato con-
vinto di aver concentrato nelle tre opere, di cui consta la compilazione,
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Romolo al suo tempo. In particolare il Digesto venne da lui considerato
quale proprium et sacratissimum templum consacrato alla iustitia per il
suo tempo e ogni evo futuro. L’asserzione di Giustiniano appare con-
traddetta dalle sue stesse Novellae constitutiones emanate successiva-
mente ed impingenti sia sul piano normativo che su quello concettuale
e dottrinale. Giustiniano si vantava peraltro, nel contempo, di aver ap-
portato, nel campo giuridico, una radicale permutatio: una trasforma-
zione prima mai vista e neppure pensata. Questa permutatio non è stata
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tiene ai problemi generali, non si ricerca se, con essa, Giustiniano avesse
eliminato anche elementi di grande spessore e utilità del diritto antece-
dente, in quanto contrastanti con la sua concezione assoluta del potere,
trasferito, per disegno divino, dal popolo all’imperatore.
Lo studioso che sostiene una soluzione o adotta una prospettiva
nuova si colloca per forza di cose in posizione isolata e minoritaria.
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della propria autonoma ricerca. Senza posizioni inizialmente isolate e
minoritarie si ripeterebbero sempre le stesse cose e non potrebbe
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FILIPPO GALLO
L’EREDITÀ PERDUTA
DEL DIRITTO ROMANO.
INTRODUZIONE AL TEMA*
* Lezione tenuta il giorno 3 maggio 2007, su invito del Prof. Sebastiano Tafaro, Preside della II
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari-Taranto, nel Salone degli Stemmi del Palazzo della
Provincia di Taranto. [Il testo scritto, rivisto, è destinato agli Studi in onore di Remo Martini].
14 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1
La prospettiva da me assunta dell’eredità perduta del diritto romano,
oltre a rappresentare, nel panorama degli studi giuridici, una novità,
coinvolge una materia assai vasta, che non è possibile comprimere
nello spazio di un’unica lezione. La mia esposizione odierna è limitata
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spondenza, il quadro sostanziale, augurandomi ovviamente, a Dio pia-
cendo, di poter colmare la lacuna in futuri scritti o lezioni.
L’argomento affrontato richiede un chiarimento in relazione alla
questione, al presente vivamente dibattuta, dei fondamenti del diritto
europeo. Da vario tempo si assiste a una sorta di gara, tra i cultori di
diversi settori della scienza giuridica, nell’individuare i predetti fon-
damenti. A questa gara partecipano a buon diritto i romanisti. Com’è
noto, nell’ordinamento italiano vigente degli studi universitari, la
materia «Fondamenti del diritto europeo» è inserita nel settore scien-
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dipendentemente da questo, è certo che il diritto romano (esattamente,
come si dirà, il diritto giustinianeo, quale venne assunto nella scuola
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sta chiarezza in ordine ai fondamenti del diritto europeo. Secondo
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inaccettabile, essi si risolverebbero nella vicenda storica antecedente.
In coerenza ogni ricerca storico-giuridica attinente alla nostra tradi-
zione avrebbe ad oggetto gli indicati fondamenti. A mio avviso, come,
nel campo edilizio, le stesse fondamenta possono sostenere costru-
zioni diverse, così, in quello giuridico, sugli stessi fondamenti pos-
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esplicitare che, a mio parere, la nozione di fondamento non trova
corrispondenza in quelle, amplissime, di norma e di soluzione giuri-
dica, ma piuttosto in quella, più ristretta, di idea guida o linea por-
tante: penso cioè che possano indicarsi come fondamenti, in campo
giuridico, le idee guida o linee portanti di un dato sistema o di un
dato settore di esso. Ad esempio, il principio democratico basato sulla
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lità di esplicazioni in merito alla produzione del diritto. Il limite è la
congruenza con tale principio. Inoltre l’impiego dell’espressione
‘fondamenti del diritto romano’ non appare sempre esente da ambi-
guità, oltre che in relazione al passato, tra il riferimento al presente e
al futuro: agli elementi e criteri che stanno a base della situazione
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