Debitori e debito: nuove prospettive

AutoreSebastiano Tafaro
Pagine249-269
SO M M A R I O : 1. Politica normativa concernente il debito. – 2. Interventi sugli in-
teressi. – 3. Repressione degli interessi supra legitimum modum. – 4. Tetto
massimo alla crescita dell’ammontare del debito. – 5. C.I. 7. 47. 1. – 6. Pro-
porzionalità e ragionevolezza nel rapporto credito-debito. – 7. Interpretazione
evolutiva dell’obbligazione e riproporzionamento.
1. La condizione dei debitori, schiacciati da crediti insopportabili e
da interessi che spesso si trasformavano in immotivato moltiplicatore
del contenuto dell’obbligazione hanno costituito una costante fonte
di tensioni sociali spesso sfocianti in richieste politiche pressanti.
      -
costanza che nella lotta tra patriziato e plebe la questione dei debiti e
degli interessi era sempre presente e spesso persino al centro delle
rivendicazioni della plebe.
Il diritto romano deve registrare numerosi tentativi di porre rime-
dio alle conseguenze dell’eccessiva onerosità dei debiti.
Le strade seguíte sono state due:
1. interventi sull’ammontare degli interessi, compresa la proibizione
dell’anatocismo;
2. limitazione dell’ammontare globale del debito.
In questa sede intendo soffermarmi brevemente su di esse, a par-
tire dall’ultima Repubblica, rivisitando alcune fonti che ci consen-
tono di avere uno spaccato della politica normativa romana sulla pe-
nosa questione. Con il che non pretendo di affrontare il punto nella
SEBASTIANO TAFARO
DEBITORI E DEBITO:
NUOVE PROSPETTIVE*
* Il testo corrisponde alla relazione tenuta durante l’XI Colloquio dei romanisti dell’Europa
centro-orientale e dell’Asia, svoltosi a Craiova dall’1 al 3 novembre 2007.
250 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1
sua globalità, ma solo porre l’accento su alcune fonti che mi paiono
indicative degli sforzi compiuti nel diritto romano (il quale, va sem-
pre ricordato, era dichiarato diritto creato in funzione degli uomini1)
per evitare che i debitori fossero schiacciati dal peso dei debiti2.
1 In proposito richiamo l’affermazione di Ermogeniano: D. 1. 5. 2, Hermog. L. 1 iuris epit.:
Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de cete-
ris., con la quale guardava retrospettivamente alla concezione del diritto romano avuta presente
nel Principáto. Va tenuto presente che constitutum  -
  -
ne verso l’indicazione di quello che è frutto di ‘convenzione’ ovvero dello ‘stabilire insieme’, che
   
riscontrabile nei ‘commentarii’ di Gaio e nell’Enchiridion di Pomponio: sul punto v. V. GIODICE
SABBATELLI, “Constituere”. Dato semantico e valore giuridico, in Labeo 27 (1981), 338 ss. e
Il catalogo degli iura e constituere nel proemio delle istituzioni gaiane, in Il linguaggio dei giu-
risti romani – Atti del convegno internazionale di studiLecce 5-6 dicembre 1994, [cur. ORAZIO
BIANCO e SEBASTIANO TAFARO], Galatina 2000, 113 ss. Questo mi spinge a pensare che
Ermogeniano volesse dire che la centralità della persona era un punto fermo ed era stata concor-
 -
re che forse nel linguaggio dei giuristi a partire dall’età dei Severi constitutum potrebbe avere
    -
  constitu-
tum forse solo con riguardo agli edicta: v. T. HONORÉ, Ulpian, Oxford 1982, 239375 (Ulp. 3. 2.
13. 7, dove il giurista con costitutum distingue le costituzioni del Principe rispetto alle decisioni
dei prudentes, indicate con responsum), 241392, 393, 394 (Ulp. D. 40. 5. 26. 1, Ulp. 49. 14. 25, Ulp.
D. 29. 7. 1). Per parte mia osservo che una breve scórsa delle fonti ulpianee mostrano che sempre
il giurista quando adoperava constitutum intendeva richiamare norme introdotte da costituzioni
imperiale: cfr. Ulp. D. 2. 4. 10. 4; Ulp. D. 2. 13. 4. 5; Ulp. D. 3. 2. 13. 7; Ulp. D. 3. 3. 39. 1; Ulp.
D. 3. 6. 5; Ulp. D. 4. 1. 6; Ulp. D. 4. 4. 3. 1; D. 4. 4. 22.; Ulp. D. 4. 6. 26. 9; Ulp. D. 4. 9. 1. 1;
Ulp. D. 5. 2. 29; Ulp. D. 11. 7. 6; Ulp. D. 13. 6. 5. 2; Ulp. D. 13. 7. 11. 6; Ulp. D. 16. 2. 11; Ulp.
D. 16. 2. 12; Ulp. D. 17. 1. 12. 9; Ulp. D. 22. 1. 37; Ulp. D. 26. 7. 1. 1; Ulp. D. 27. 3. 1. 13; Ulp.
D. Ulp. D. 28. 3. 6. 8; Ulp. D. 28. 3. 6. 10; Ulp. D. 29. 7. 1; Ulp. D. 30. 41. 5; Ulp. D. 40. 4. 9.
1; Ulp. D. 40. 5. 24. 21; Ulp. D. 40. 5. 26. pr.; Ulp. D. 40. 5. 26. 1; Ulp. D. 42. 1. 15. 4; Ulp. D.
42. 8. 10. 13; Ulp. D. 42. 8. 10. 14; Ulp. D. 43. 4. 3. 1; Ulp. D. 46. 3. 5. 2; Ulp. D. 47. 2. 14. 4;
Ulp. D. 48. 1. 5. 1; Ulp. D. 48. 5. 20; Ulp. D. 48. 8. 4. 2; Ulp. D. 48. 18. 1. 9; Ulp. D. 48. 22. 7.
15; Ulp. D. 49. 7. 1. 4; Ulp. D. 49. 14. 25; Ulp. D. 49. 14. 28; Ulp. D. 49. 14. 29; Ulp. D. 50. 4.
8; Ulp. D. 50. 12. 3. Anche nei tre soli frammenti di Ermogeniano che, oltre il nostro passo di D.
1. 5. 2, adoperavano il termine constitutum, sembra chiaro il riferimento agli interventi degli im-
peratori: Hermog. D. 40. 1. 24. 1, D. 44. 3. 13, D. 49. 14. 46. 5. Per due volte il tardo giurista
diceva saepe constitutum est (D. 40. 1. 24. 1, Hermog. 1 iuris epit.: Sed et si testes non dispari
numero tam pro libertate quam contra libertatem dixerint, pro libertate pronuntiandum esse sae-
pe constitutum est; D. 49. 14. 46. 5, Hermog. 6 iuris epit.:   
compensetur, saepe constitutum est: excepta causa tributoria et stipendiorum, item pretio rei a
  ). Orbene l’espressione sembra usata esclusiva-
mente dai giuristi severiani (Macer D. 42. 1. 63, Ulp. D. 14. 6. 3. 1). Ulpiano era l’unico ad
adoperare l’aggettivo al superlativo (saepissime constitutum): v. Ulp. D. 4. 1. 6, D. 4. 6. 26. 9, D.
11. 7. 6, D. 14. 6. 3. 1, D. 28. 3. 6. 8, D. 40. 5. 24. 1, D. 42. 8. 10. 13, D. 42. 8. 10. 14). Di con-
seguenza sembra verosimile la derivazione del linguaggio di Ermogeniano da quello dei giuristi
severiani.
2 Val la pena sottolineare che i romani sottolinearono la gravità della situazione dei debitori,
per i quali, ancora al tempo di Cicerone, parlarono di “morte civile”, ipotizzando per essi la cele-
brazione di un “funerale al contrario”: v. G. PURPURA, La pubblica rappresentazione dell’insol-
venza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone – di Gianfranco
Purpura, in Archaeogate 23-05-2007 – riv. Elettronica.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT