Unità e molteplicità dell'ufficio sindacale nei sottotipi azionari
Autore | Daniela Caterino |
Pagine | 57-76 |
SO M M A R I O : 1. Il tema. – 2. Esclusione della s.r.l. dall’oggetto dell’indagine. – 3. Il
collegio sindacale nel Codice Civile e nel T.U.I.F.: un primo confronto. – 4. Il
sistema delle fonti: irrilevanza dell’autodisciplina e delle raccomandazioni Con-
sob come fonti speciali di produzione normativa per il collegio sindacale di so-
cietà quotate – 5. La generalizzazione della separazione tra funzione di controllo
contabile e vigilanza sulla gestione come elemento di continuità tra disciplina
speciale e regole codicistiche – 6. La non fondamentale rilevanza del dato for-
male della quotazione nella correlazione tra complessità organizzativa dell’im-
presa e ruolo del collegio sindacale. – 7. Il potenziamento dello strumentario
reattivo del collegio sindacale nelle società quotate: a) tratti caratteristici e inte-
ressi tutelati. – 8. La tesi della rilevanza della tutela delle minoranze nell’azione
del collegio sindacale nelle società quotate: critica. – 9. Conclusioni.
1.
hanno interessato dapprima i soli emittenti quotati1, in seguito l’in-
tera galassia delle società di capitali2, e poi ancora, nuovamente, la
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rogarsi sull’unicità o molteplicità di natura e di ruolo che l’organo di
* Il lavoro riproduce, con la sola aggiunta di note essenziali, il testo della relazione tenuta al
convegno «I poteri del collegio sindacale nella riforma del risparmio», svoltosi il 26 maggio
2007 nell’ambito della I edizione dei Colloqui baresi di Diritto Commerciale, curati dal prof.
Sabino Fortunato.
1 Il tema dell’ambito di applicazione delle norme recate dal T.U.I.F. nella parte relativa agli emit-
tenti è estremamente complesso. Per un suo inquadramento si rinvia, ex multis, a P. MONTALENTI,
La società quotata, in Trattato di diritto commerciale a cura di G. Cottino, Padova 2004, nonché
all’ampia opera di A. BLANDINI, Società quotate e società diffuse, Napoli 2005.
2 -
la lo stesso art. 2325 – bis
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ed in ogni caso ove manchi una disciplina
speciale saranno le norme codicistiche generali a trovare applicazione.
DANIELA CATERINO
UNITÀ E MOLTEPLICITÀ DELL’UFFICIO
SINDACALE NEI SOTTOTIPI AZIONARI*
58 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno I – N. 1
vigilanza interna delle società azionarie di modello “latino” e delle
nomen iuris
identico corrispondano articolazioni funzionali, doveri, poteri e dun-
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in volta ricomporsi in un quadro di sistema, in particolare trovando
dal differente milieu societario all’interno del quale l’organo va a col-
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che o addirittura inspiegabili in sé.
delle società per azioni, caratterizzato da una funzione complessiva-
mente omogenea, nonché dalla sostanziale identità degli interessi tu-
società per azioni quotate in esito al convulso sovrapporsi di interventi
di riforma e correttivi; e che, al contrario, la stessa unità di principi e
di funzioni non possa ormai più riconoscersi al collegio sindacale di
s.r.l., che dell’organo conserva ormai il nome e poco altro.
2.
non per rimarcare del tutto incidentalmente la ormai abissale distanza
volutamente posta dalla riforma del 2003 tra il diritto delle società
struttura organica ed in particolare alla funzione di controllo interno;
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nare l’obbligatorietà dell’organo alla ricorrenza di determinati pre-
supposti dimensionali o organizzativi. Piuttosto, a segnare l’irrime-
diabile distacco contribuiscono due diversi aspetti della disciplina
novellata. In primo luogo, colpisce la limitazione del richiamo delle
disposizioni in tema di sindaci di s.p.a. alla sola ipotesi di collegio
sindacale obbligatorio ex lege, spettando altrimenti allo statuto di
scegliere se nominare un collegio sindacale o un revisore, determi-
nandone competenze e poteri. Ma ancora più rilevante appare l’evi-
dente “baratto” tra la rimozione della penetrante presenza del con-
trollo pubblico dell’Autorità giudiziaria, eventualmente attivabile
proprio per il tramite del collegio sindacale, e l’enfatizzazione della
funzione di controllo individuale e privato (ciascun socio, anche in
concomitanza con l’esercizio delle proprie funzioni da parte dell’or-
gano di vigilanza, ha ora il potere di ottenere “dagli amministratori
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