CONCORSO (scad. 3 marzo 2005)

IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l'art. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici; Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della Direzione Generale della Sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con la direttiva 10 aprile 2003; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della sicurezza»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2005 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere al primo anno del 187° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nell'anno accademico 2005/2006; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005); Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007; Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il presente decreto una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di preselezione previste dal presente decreto venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 187° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di sesso sia maschile che femminile. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare di Modena, avra' inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica la graduatoria di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei...

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