DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 298 - Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

Coming into Force24 Ottobre 2000
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date05 Ottobre 2000
Published date23 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/23/000G0340/CONSOLIDATED/20101109
Official Gazette PublicationGU n.248 del 23-10-2000 - Suppl. Ordinario n. 173
Titolo I RUOLI E RECLUTAMENTO
Capo I Ruoli degli ufficiali dell'arma dei carabinieri
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 1, che ha delegato il Governo a revisionare le norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonche' il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

  2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

  1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti:

    1. ruolo normale;

    2. ruolo speciale;

    3. ruolo tecnico-logistico.

  2. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento.

  3. La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non puo' eccedere le dotazioni organiche del ruolo speciale fissate dal presente decreto.

  4. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale.

  5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

Art 2.

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Art 3.

Articolazione del ruolo tecnico-logistico

  1. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e' articolato nei seguenti comparti e specialita':

    1. comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato;

    2. comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia;

    3. comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria.

  2. Gli ufficiali gia' appartenenti alle specialita' informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed investigazioni scientifiche, con anzianita' di grado rideterminata, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' indicate all'articolo 28.

Art 3.

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Art 4.

Funzionamento dei ruoli

  1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente decreto.

Art 4.

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Capo II Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
Art 5.

Disposizioni generali

  1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e' necessario possedere i seguenti requisiti:

    1. essere cittadino italiano;

    2. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di laurea;

    3. essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

    4. godere dei diritti civili e politici;

    5. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;

    6. essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.

  2. Con decreto del Ministro della difesa sono indicati:

    1. i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi dell'accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

    2. le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito;

    3. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nell'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione.

  3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

Art 5.

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Art 6.

Ruolo normale

  1. Gli Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese all'Arma dei carabinieri. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia e' stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, in 28 anni.

  3. Il concorso di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

  4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui modalita' sono disciplinate dall'ordinamento della scuola ufficiali carabinieri.

  5. Nel caso di immissione nella accademia o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a...

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