Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 1, che ha delegato il Governo a revisionare le norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente decreto disciplinano, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonche' il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art
1.
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Art
2.
Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
-
I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti:
ruolo normale;
ruolo speciale;
ruolo tecnico-logistico.
Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento.
La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non puo' eccedere le dotazioni organiche del ruolo speciale fissate dal presente decreto.
Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Art
2.
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Art
3.
Articolazione del ruolo tecnico-logistico
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Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato;
comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia;
comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria.
Gli ufficiali gia' appartenenti alle specialita' informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed investigazioni scientifiche, con anzianita' di grado rideterminata, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' indicate all'articolo 28.
Art
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Art
4.
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