LEGGE 20 settembre 1980, n. 574 - Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Coming into Force09 Ottobre 1980
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/09/24/080U0574/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date20 Settembre 1980
Published date24 Settembre 1980
Official Gazette PublicationGU n.262 del 24-09-1980 - Suppl. Ordinario
TITOLO I RIORDINAMENTO DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DELL'ESERCITO
CAPO I UNIFICAZIONE DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce, riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle predette armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i ruoli normali delle stesse armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI della predetta tabella.

I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della presente legge. Detto quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre 1985.

I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, assumono la numerazione conseguente alla nuova formulazione assunta dall'articolo 6 della predetta legge per effetto di quanto indicato nel successivo articolo 2.

Gli ufficiali di grado inferiore a generale iscritti nel ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono ripartiti, ai fini dell'impiego, per armi. L'assegnazione all'arma e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica che conferisce la nomina ad ufficiale.

Gli ufficiali gia' iscritti nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito nel ruolo normale unico, conservano l'arma del ruolo di provenienza.

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce, riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle predette armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i ruoli normali delle stesse armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI della predetta tabella.

I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della presente legge. Detto quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre 1985. 3

I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, assumono la numerazione conseguente alla nuova formulazione assunta dall'articolo 6 della predetta legge per effetto di quanto indicato nel successivo articolo 2.

Gli ufficiali di grado inferiore a generale iscritti nel ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono ripartiti, ai fini dell'impiego, per armi. L'assegnazione all'arma e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica che conferisce la nomina ad ufficiale.

Gli ufficiali gia' iscritti nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito nel ruolo normale unico, conservano l'arma del ruolo di provenienza.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e cosi' modificato:

  1. primo comma:

    "I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono:

    1) ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

    2) ruolo dell'Arma dei carabinieri;

    3) ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

    4) ruolo del Corpo tecnico;".

    I ruoli dal numero 13) al numero 19) assumono la progressione numerica da 5) a 11);

  2. secondo comma: soppresso. Ciascun servizio dell'Esercito assume la denominazione di Corpo.

    Il terzo comma dell'articolo 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' abrogato a partire dal 1 gennaio 1981.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

ART. 3.

Il trasferimento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel ruolo normale unico delle armi indicato nell'articolo 1 della presente legge decorre alla data del 1 gennaio 1980 ed ha luogo:

  1. per i sottotenenti, secondo l'ordine di ruolo derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata, al termine del corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni;

  2. per i tenenti e per i capitani con anzianita' di grado non anteriore all'anno 1976, in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni;

  3. per i capitani con anzianita' di grado 1975 e anni precedenti, per i maggiori, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli con le modalita' indicate al successivo articolo 5.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

ART. 4.

Per l'anno 1979 il numero delle promozioni:

  1. al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio quale risulta stabilito dall'articolo 19, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente al 31 dicembre 1979 eguale o superiore a 15 anni, esistenti in ciascun ruolo; per lo stesso anno il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' aumentato, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 19, quarto comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pali o superiore a 15 anni, al 31 dicembre 1979;

  2. al grado di tenente colonnello dei maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e' uguale al numero dei maggiori con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 19 anni al 31 dicembre 1979;

  3. al grado di colonnello del ruolo normale dell'arma di cavalleria, stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' elevato di 5 unita'; i tenenti colonnelli dello stesso ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1979 e' aumentato di tante unita' quanti sono i tenenti colonnelli con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 26 anni al 31 dicembre 1979.

Ai fini del computo delle anzianita' di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e ali articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata un'anzianita' uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita', ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

L'integrazione delle aliquote di ruolo conseguente alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma va determinata sulla base della...

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