DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 490 - Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Coming into Force01 Gennaio 1998
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date30 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/22/098G0019/CONSOLIDATED/20101109
Published date22 Gennaio 1998
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-1998 - Suppl. Ordinario n. 14
TITOLO I RUOLI E RECLUTAMENTO
CAPO I RUOLI DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 96 e 97, recante delega al Governo per riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facolta' ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza e' prevista per il giorno 31 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la riduzione delle dotazioni organiche e delle consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

  2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate le previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti dal comma 97 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996.

  3. Finche' le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente decreto, per realizzare le economie previste dall'articolo...

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