DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 78 - Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri

Coming into Force29 Marzo 1991
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date14 Marzo 1991
Enactment Date27 Febbraio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/03/14/091G0108/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.62 del 14-03-1991 - Suppl. Ordinario n. 20
Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11-ter della legge 20 novembre 1987, n. 472, recante delega al Governo ad emanare appositi decreti per il riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella dei componenti della banda musicale della Polizia di Stato, regolata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;

Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con il quale viene fissato un nuovo termine alla suddetta delega;

Vista la legge 1 marzo 1965, n. 121, concernente organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 6 giugno 1986, n. 254, concernente modifiche della legge 1 marzo 1965, n. 121, e della legge 1 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri

  1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita dell'istituzione e a rappresentare l'Arma dei carabinieri in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

  2. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti

legislativi trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Dipendenza ed impiego

  1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri dipende amministrativamente e disciplinarmente dal Comando della Scuola allievi di Roma e per l'impiego direttamente dal Comando generale dell'Arma.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Modalita' d'impiego

  1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

  2. Se la partecipazione e' richiesta dagli enti od organismi di cui al comma 2 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

  3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri.

  4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate al fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e le loro famiglie.

  5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione.

  6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Organizzazione strumentale

  1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalla tabella A allegata al presente decreto.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Capo II ORDINAMENTO
Art 5.

Organico

  1. La dotazione organica della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' cosi' determinata:

    1. un maestro direttore;

    2. un maestro vice direttore;

    3. centodue orchestrali;

    4. un archivista.

  2. Il personale della banda e' compreso nell'organico dell'Arma dei carabinieri.

  3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Preparazione musicale

  1. La preparazione dei militari dell'Arma che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella banda viene curata nel centro addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Inquadramento e funzioni del maestro direttore

  1. Il maestro direttore della banda musicale dell'Arma e' inquadrato nel ruolo ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri.

  2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilita' ad esse attinenti.

Art 7.

Inquadramento e funzioni del maestro direttore

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 298 .

  2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilita' ad esse attinenti.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

Inquadramento e funzioni del maestro vice direttore

  1. Il maestro vice direttore della banda musicale e' inquadrato nel ruolo ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri.

  2. Il maestro vice direttore:

  1. sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;

  2. svolge, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonche' di trascrizione del repertorio musicale;

  3. sovrintende alle attivita' di archivio.

Art 8.

Inquadramento e funzioni del maestro vice direttore

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 298 .

  2. Il maestro vice direttore:

  1. sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;

  2. svolge, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonche' di trascrizione del repertorio musicale;

  3. sovrintende alle attivita' di archivio.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 9.

Articolazione degli orchestrali

  1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

  2. L'archivista e' inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.

Art 9.

PROVVEDIMENTO...

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