LEGGE 6 giugno 1986, n. 254 - Modifiche della legge 1 marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate

Coming into Force28 Giugno 1986
Enactment Date06 Giugno 1986
Published date13 Giugno 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/06/13/086U0254/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.135 del 13-06-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Dopo l'articolo 26 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e' aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis. - I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196.

Art 1.

IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.
  1. Il comma secondo dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente:

    "I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1 marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge".

  2. Il comma quarto dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente:

    "I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

    caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;

    caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi;

    sergente: due anni e sei mesi".

  3. All'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto in fine il seguente comma:

    "I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianita' al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge.

    Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P)".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 6 giugno 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

    Ministri Visto, il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT