LEGGE 1 marzo 1965, n. 121 - Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito

Coming into Force30 Marzo 1965
End of Effective Date31 Agosto 1995
Enactment Date01 Marzo 1965
Published date15 Marzo 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/03/15/065U0121/CONSOLIDATED/19950627
Official Gazette PublicationGU n.66 del 15-03-1965
TITOLO I BANDE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELL'AERONAUTICA MILITARE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri e' cosi' stabilito:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.

Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri e' compreso nell'organico dell'Arma.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti. noteart;

Art 1.

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri e' cosi' stabilito:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.

Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri e' compreso nell'organico dell'Arma.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.2a

Art 1.

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri e' cosi' stabilito:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo maggiore "carica speciale", vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.

Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri e' compreso nell'organico dell'Arma.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.(2a)3

Art 2.

Il Corpo musicale dell'Aeronautica militare assume la denominazione di banda dell'Aeronautica militare, con il seguente organico:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo di 1ª classe, vice direttore;

102 sottufficiali, primi avieri e avieri scelti, musicanti.

Il maresciallo di 1ª classe vice direttore e' considerato, ai fini disciplinari, piu' anziano degli altri marescialli di 1ª classe musicanti.

L'ufficiale maestro direttore e' compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica; i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori sono compresi nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dello stesso ruolo servizi; i sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti gravano sulla forza organica dei sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica vincolati a ferma o a rafferma, annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti in eccedenza all'organico previsto dal primo comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Art 2.

Il Corpo musicale dell'Aeronautica militare assume la denominazione di banda dell'Aeronautica militare, con il seguente organico:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo di 1ª classe, vice direttore;

102 sottufficiali, primi avieri e avieri scelti, musicanti.

Il maresciallo di 1ª classe vice direttore e' considerato, ai fini disciplinari, piu' anziano degli altri marescialli di 1ª classe musicanti.

L'ufficiale maestro direttore e' compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica; i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori sono compresi nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dello stesso ruolo servizi; i sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti gravano sulla forza organica dei sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica vincolati a ferma o a rafferma, annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti in eccedenza all'organico previsto dal primo comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.2a

Art 2.

Il Corpo musicale dell'Aeronautica militare assume la denominazione di banda dell'Aeronautica militare, con il seguente organico:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo di 1ª classe, vice direttore;

102 sottufficiali, primi avieri e avieri scelti, musicanti.

Il maresciallo di 1ª classe vice direttore e' considerato, ai fini disciplinari, piu' anziano degli altri marescialli di 1ª classe musicanti.

L'ufficiale maestro direttore e' compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica; i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori sono compresi nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dello stesso ruolo servizi; i sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti gravano sulla forza organica dei sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica vincolati a ferma o a rafferma, annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti in eccedenza all'organico previsto dal primo comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.(2a)3

Art 3.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono ripartiti in categoria, come dalla annessa tabella A.

Art 3.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono ripartiti in categoria, come dalla annessa tabella A.(2a)

Art 3.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono ripartiti in categoria, come dalla annessa tabella A.(2a)3

Art 4.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso per titoli integrato da due prove pratiche di direzione di banda.

Per partecipare al concorso e' necessario:

1) non aver superato il 35° anno di eta' alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

2) essere di statura non inferiore a metri 1,65 e 1,60 rispettivamente per la banda dei carabinieri e dell'Aeronautica;

3) essere muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente...

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