L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.
LEGGE 13 dicembre 1986, n. 874 - Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici
Coming into Force | 19 Dicembre 1986 |
Published date | 19 Dicembre 1986 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/19/086U0874/CONSOLIDATED/20060531 |
Enactment Date | 13 Dicembre 1986 |
Official Gazette Publication | GU n.294 del 19-12-1986 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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