DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 83 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

Coming into Force14 Aprile 2001
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/30/001G0134/CONSOLIDATED/20100508
Published date30 Marzo 2001
Enactment Date28 Febbraio 2001
Official Gazette PublicationGU n.75 del 30-03-2001 - Suppl. Ordinario n. 63
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di poter accogliere le condizioni contenute in tali pareri solo per la parte compatibile con le risorse finanziarie destinate nell'ambito del richiamato articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare il limite di eta' e' elevato a 28 anni";

  2. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 198, e' sostituito dal seguente:

"1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

  2. aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;

  3. idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;

  4. titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

  5. stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta';

  6. idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

  7. statura non inferiore al limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;

  8. non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzai o destituiti dai pubblici uffici;

  9. non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;

  10. non essere stati condannati per delitto non colposo;

  11. non essere imputati per delitti non colposi ne essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

  12. non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

(Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive ed analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

(Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "1. Gli arruolati volontari di cui:

    2. all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;

    3. all'articolo 4, comma 2, conseguono la nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di leva e nella stessa data sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo.

      Le suddette nomine sono conferite con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata."

    4. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti.

      "2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo.

  2. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabininieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

(Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, alla lettera a), la parola "trentesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

(Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, m 198, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 11 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. I sovrintendenti delIArma dei carabinieri sono tratti mediante due distinti concorsi:

    1. nel limite del 70% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso interno per titoli riservato agli appuntamenti scelti per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale;

    2. nel limite del 30% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno attraverso un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli appuntati...

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