LEGGE 11 dicembre 1969, n. 910 - Provvedimenti urgenti per l'Universita'

Coming into Force28 Dicembre 1969
Published date13 Dicembre 1969
Enactment Date11 Dicembre 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/12/13/069U0910/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.314 del 13-12-1969
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.

Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero.

Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.

Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro corso di laurea.

Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969.

Art 2.

Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente puo' predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in...

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