DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 297 - Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78

Coming into Force24 Ottobre 2000
Published date23 Ottobre 2000
Enactment Date05 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/23/000G0339/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.248 del 23-10-2000 - Suppl. Ordinario n. 173
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'art. 1, che ha delegato il Governo ad adeguare l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le Rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' del decreto

  1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali dell'Arma dei carabinieri, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il presente decreto disciplina il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma.

  2. lI riordino di cui al comma 1, in conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e' attuato attraverso:

  1. l'adeguamento dei compiti militari, con conseguente definizione delle modalita' di partecipazione dei reparti dell'Arma all'assolvimento di tali compiti;

  2. la ridefinizione della struttura ordinativa, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, che evitino duplicazioni di attivita' ed accrescano le capacita' operative dell'organizzazione territoriale dell'Arma, con particolare riferimento alla stazione carabinieri;

  3. l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilita' dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione;

  4. la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l'attribuzione delle relative attivita' a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell'attivita' operativa svolta dai minori livelli ordinativi;

  5. la soppressione e la riorganizzazione di reparti, enti o unita' per razionalizzare la catena di comando e controllo.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Dipendenze

  1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed e' forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.

  2. L'Arma dei carabinieri dipende:

    1. tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

    2. funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

    1. al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attivita' logistiche;

    2. al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 2 lettera b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

  4. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o Autorita' nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorita'. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei Comandi e degli Organismi alleati in Italia ed all'estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Compiti

  1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, nonche' da altre leggi e regolamenti vigenti.

  2. L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica ai sensi della legislazione vigente.

  3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuita' del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamita'. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

  4. L'Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia.

  5. Alle attivita' di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art 3.

Compiti

  1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, nonche' da altre leggi e regolamenti vigenti.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

  3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuita' del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamita'. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

  5. Alle attivita' di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Capo II Compiti militari
Art 4.

Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettivita' nazionale

  1. L'Arma dei carabinieri concorre alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla tutela del bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita' secondo quanto previsto dalla legge.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero

  1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:

    1. concorre alla difesa integrata del territorio nazionale. Il concorso e' definito, in accordo con il Comandante Generale dell'Arma, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa;

    2. partecipa alle operazioni militari all'estero.

  2. Nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, l'Arma dei carabinieri partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre, altresi', ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.

  3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di manterimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i comandanti dell'Arma dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Funzioni di polizia militare

  1. La polizia militare e' costituita dal complesso delle attivita' volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale ed all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorita' militare attinenti all'attivita' da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attivita' dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.

  2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonche' nel rispetto delle competenze dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT