LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Coming into Force01 Aprile 1992
End of Effective Date05 Febbraio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/17/092G0253/CONSOLIDATED/20180122
Published date17 Marzo 1992
Enactment Date24 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.64 del 17-03-1992 - Suppl. Ordinario n. 54
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Servizio nazionale della protezione civile

  1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

  3. Per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300 6

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1

Art 1 bis.

Art. 1-bis. (Servizio nazionale della protezione civile).

((1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

  2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1

Art 2.

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

  1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in:

  1. eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

  2. eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

  3. calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art 2.

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

  1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in:

  1. eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

  2. eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1

Art 3.

Attivita' e compiti di protezione civile

  1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

  2. La previsione consiste nelle attivita' dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

  3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione.

  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

  5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

  6. Le attivita' di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita' imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art 3.

(Attivita' e compiti di protezione civile).

((1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attivita' necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

  1. La previsione consiste nelle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

  2. La prevenzione consiste nelle attivita' volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonche' l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione.

  3. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

  4. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

  5. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

  6. Alle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1

Art 3 bis.

Art. 3-bis. (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico).

((1. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

  1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del...

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