Codice della protezione civile

Coming into Force06 Febbraio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/01/22/18G00011/CONSOLIDATED/20201203
Published date22 Gennaio 2018
Enactment Date02 Gennaio 2018
Official Gazette PublicationGU n.17 del 22-01-2018
Capo I Finalita', attivita' e composizione del Servizio nazionale della protezione civile
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo.

  2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalita' previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.

  3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potesta' legislativa concorrente.

  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Art 2.

Attivita' di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

  1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

  2. La previsione consiste nell'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

  3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione.

  4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

    1. l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attivita' di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

    2. la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

    3. la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;

    4. l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

    5. la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

    6. l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla pianificazione di protezione civile;

    7. la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attivita' addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

    8. le attivita' di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

    9. le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

  5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

    1. la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro attuazione;

    2. la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa attuazione;

    3. l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

    4. le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile di cui all'articolo 22.

  6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita' di informazione alla popolazione.

  7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art 2.

Attivita' di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992...

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