LEGGE 31 maggio 1975, n. 191 - Nuove norme per il servizio di leva

Coming into Force28 Giugno 1975
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/06/13/075U0191/CONSOLIDATED/20100508
Published date13 Giugno 1975
Enactment Date31 Maggio 1975
Official Gazette PublicationGU n.154 del 13-06-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La ferma di leva e':

per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici;

per la Marina di mesi diciotto.

Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva e' stabilita in 18 mesi.

Art 1.

((La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare e' di dodici mesi.

La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attivita' operativa.

Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva e' di quindici mesi)).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

La chiamata delle classi alla leva e' fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di eta'.

L'inizio delle operazioni di leva puo' essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3.

Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Art 2.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504.

L'inizio delle operazioni di leva puo' essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3.

Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di eta'.

E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.

Inoltre e' in facolta' del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

L'eta' minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, e' fissata al compimento del diciassettesimo anno di eta'.

Art 3.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504.

E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.

Inoltre e' in facolta' del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

L'eta' minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, e' fissata al compimento del diciassettesimo anno di eta'.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 2001, N. 2

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;

1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione - nell'esplicazione delle loro attivita';

1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca subacquea;

2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

  1. alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

  2. agli armamenti navali militari;

  3. alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;

5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;

6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza - contingente di mare;

7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;

8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;

8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;

13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

L'iscrizione dei giovani di cui al precedente punto 13 nelle note definitive dei soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM e' disposta in ordine di eta' a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino a raggiungere il numero determinato dal Ministro per la difesa per soddisfare le esigenze della Marina militare.

Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Nelle liste di leva e' apposta, apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:

1) gia' arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;

2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attivita' agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;

3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella guardia di...

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