DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 504 - Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Coming into Force31 Dicembre 1998
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/02/02/098G0020/CONSOLIDATED/20100508
Published date02 Febbraio 1998
Enactment Date30 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.26 del 02-02-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 106 e 107, recante delega al Governo per l'adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense per il servizio di leva;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Formazione dei contingenti e disponibilita'

  1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta' e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si intende per primo trimestre il periodo gennaiomarzo, per secondo trimestre il periodo aprilegiugno, per terzo trimestre il periodo lugliosettembre, per quarto trimestre il periodo ottobredicembre.

  2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa.

  3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.

  4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli.

  5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Ritardo per motivi di studio dei cittadini che frequentano le scuole medie superiori

  1. In tempo di pace, possono chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini di cui all'articolo 1 che frequentano l'ultimo triennio del corso d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso.

  2. Il ritardo previsto dal comma 1 puo' essere concesso ai cittadini che non hanno ancora compiuto il ventiduesimo anno di eta' e, comunque, per non piu' di tre volte.

  3. I cittadini che hanno ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fruire dei ritardi di cui all'articolo 3.

  4. La domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di istituti di istruzione superiore di cui al presente articolo deve essere presentata, corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneita' o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

  5. Tutti coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui e' terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

  6. Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi di cui al comma 1, hanno facolta' di richiedere, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 4, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno; per i cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Ritardo per motivi di studio degli studenti universitari

  1. In tempo di pace, possono fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute:

    1. fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di tre anni;

    2. fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di quattro anni;

    3. fino al compimento del ventisettesimo anno di eta', per i corsi aventi la durata di cinque anni;

    4. fino al compimento del ventottesimo anno di eta', per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.

  2. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve dimostrare:

    1. per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute;

    2. per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo un esame previsto dal piano di studio;

    3. per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del primo e del secondo anno;

    4. per la quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del primo, secondo e terzo anno;

    5. per la quinta richiesta e le successive, aver sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.

  3. Possono altresi' chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di eta', i cittadini in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a scuole ad ordinamento speciale postlaurea, attivati od istituiti presso universita' statali o legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.

  4. I limiti di eta' ed i requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  5. Gli studenti universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati ai fini del compimento del servizio.

  6. Gli studenti universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e che debbono sostenere non piu' di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'universita' o in un comune limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonche' di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.

  7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.

  8. Le domande di ritardo per motivi di studio devono essere presentate:

    1. non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di iscrizione con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT