LEGGE 31 marzo 1966, n. 259 - Facolta' di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di eta'

Coming into Force29 Maggio 1966
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/05/14/066U0259/CONSOLIDATED/20101215
Published date14 Maggio 1966
Enactment Date31 Marzo 1966
Official Gazette PublicationGU n.117 del 14-05-1966
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.

La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potesta' o del tutore, e' presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.

Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 marzo 1966 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.

La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potesta' o del tutore, e' presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.

Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente.1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella...

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