IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h);
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 ottobre e del 28 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, delle politiche agricole, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1
Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, e' volto a consentire la permanente disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unita' terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonche' finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unita' in vita.
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Per una piu' efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano:
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la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre
strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;
la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
la differenziazione e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale.
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Ai fini del presente decreto si intende:
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per "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la
ridefinizione dell'organismo per altra missione;
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per "riorganizzazione", qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero
qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi
funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del
presente decreto.
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