DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 1997, n. 464 - Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549

Coming into Force20 Gennaio 1998
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date28 Novembre 1997
Published date05 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/05/097G0502/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.3 del 05-01-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h);

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Acquisiti il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e quelli delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 ottobre e del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, delle politiche agricole, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, e' volto a consentire la permanente disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unita' terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonche' finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unita' in vita.

  2. Per una piu' efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano:

    1. la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre

      strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;

    2. la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze;

    3. la differenziazione e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale.

  3. Ai fini del presente decreto si intende:

    1. per "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la

      ridefinizione dell'organismo per altra missione;

    2. per "riorganizzazione", qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero

      qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi

      funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del

      presente decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 1 bis.

Art. 1-bis

((1. In relazione alla necessita' di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', nonche' la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalita' di cui all'articolo 1, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

  1. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

  2. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, ne' ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per l'accesso al servizio permanente.

  3. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

  4. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le modalita' di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

  5. Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.))

Art 1 bis.

Art. 1-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto:

    a) sono soppressi il comando regione militare nordovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova,

    costituito per riorganizzazione del comando regione militare

    nordest; b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, costituito per riorganizzazione del comando regione militare toscoemiliana, ed il comando della capitale, con sede a Roma, costituito per riorganizzazione del comando regione militare centrale;

    c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia;

    d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, di cui alla lettera b) del presente comma, ed il comando militare autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sardegna;

    e) e' soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia;

    f) sono soppressi il comando della 2 regione aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

    g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

    h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite ai comandi

    logistici di area di cui alla tabella B allegata al presente

    decreto; i) e' soppressa l'accademia di sanita' militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalita' attuative da determinarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una universita' di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione;

    l) e' soppresso il collegio "Francesco Morosini" in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare "Francesco Morosini" che e' istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT