LEGGE 14 marzo 1968, n. 273 - Istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze

Coming into Force18 Aprile 1968
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/03/068U0273/CONSOLIDATED/20101215
Published date03 Aprile 1968
Enactment Date14 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.87 del 03-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituita l'Accademia di sanita' militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'aeronautica, nonche' per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario dell'esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina.

Fino a quando l'Accademia non sara' funzionante, i relativi corsi sono tenuti presso altri istituti o scuole militari gia' esistenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, sono fissate le modalita' dei corsi, le materie di insegnamento militare e tutte le norme necessarie all'inquadramento degli allievi nei corsi stessi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

L'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia avviene mediante pubblico concorso per esami fra i giovani celibi o vedovi senza prole, che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, non abbiano superato il 220 anno di eta' e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alle facolta' di medicina e chirurgia, di farmacia e di veterinaria, e degli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente a seconda delle forze armate per le quali e' indetto il concorso.

Il limite massimo di eta' e' elevato a 26 anni per i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' e le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso e' stabilito dal Ministro per la difesa a seconda delle esigenze delle singole forze armate.

Gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per fatti di guerra o per servizio e gli allievi delle Scuole militari dell'esercito e del collegio F. Morosini in Venezia, hanno nell'ordine predetto la preferenza, a parita' di merito, rispetto agli altri vincitori del concorso.

Le materie su cui vertono gli esami di concorso e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

I giovani ammessi all'Accademia di sanita' militare interforze frequentano presso una universita' di Stato il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, o in farmacia, o in veterinaria. Essi sono altresi' tenuti a conseguire le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale.

Durante gli studi universitari i giovani seguono corsi complementari di materie militari, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

I giovani ammessi al primo anno di corso assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo biennio tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dal piano di studi dell'universita' per il primo biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al precedente comma, sono dimessi dai corsi, salvo che per essi non intervenga, per non piu' di un anno, la proroga contemplata dal successivo articolo 8, secondo comma, nel qual caso gli allievi stessi sono aggregati, a tutti gli effetti, al corso successivo.

I giovani ammessi all'Accademia che siano ufficiali di complemento o sottufficiali, sono cancellati dai ruoli ed assumono la qualifica di allievi.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Gli allievi hanno diritto all'assegno giornaliero riconosciuto agli allievi delle accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto ad un assegno fisso mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Durante la frequenza del corso di studi, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione in accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se piu' favorevole dell'assegno fisso mensile di cui al comma precedente, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Agli allievi, qualunque sia la loro provenienza, e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modifiche.

L'importo dell'assegno giornaliero e dell'assegno fisse mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi ed agli aspiranti ufficiali, nonche' di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, e' accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola presso cui si svolgono i corsi, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1:

  1. per una quota di spese generali (comprensiva delle spese di manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria) in misura da stabilirsi anno per anno, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

  2. per le spese di mantenimento, una volta conseguita la qualifica di aspirante ufficiale;

  3. per l'eventuale rimborso delle spese di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, la differenza attiva tra gli assegni accantonati e le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ed eventuali spese straordinarie sara' corrisposta agli interessati.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Le spese per...

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