DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1970, n. 98 - Norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze

Coming into Force17 Aprile 1970
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date07 Gennaio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/04/02/070U0098/CONSOLIDATED/20100508
Published date02 Aprile 1970
Official Gazette PublicationGU n.83 del 02-04-1970
CAPO I Ordinamento
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanita' militare interforze;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

L'Accademia di sanita' militare interforze provvede alla formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) dello Esercito, nel ruolo medici e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina, nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica e nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

L'Accademia di sanita' militare interforze ha sede in Firenze.

I giovani ammessi all'Accademia frequentano il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia o in farmacia presso la Universita' di Firenze; quelli ammessi all'Accademia per il conseguimento della laurea in veterinaria frequentano il corso di studi accademici presso un'universita' di Stato da indicarsi con decreto ministeriale. Alla formazione militare dei giovani provvede l'Accademia stessa.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

L'Accademia di sanita' militare interforze e' alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa per quanto riguarda l'attivita' addestrativa e didattica e relativa organizzazione e la disciplina interna dello istituto.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Il comando dell'Accademia e' retto, a rotazione tra le forze armate, da un maggior generale medico in servizio permanente effettivo.

Il comandante dell'Accademia sovraintende all'istruzione ed alla formazione dei giovani ammessi ai corsi ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' dell'istituto; per l'esercizio delle suddette funzioni e' coadiuvato da un comandante in 2ª e si avvale di un comando costituito da personale delle tre forze armate.

Il comandante in 2ª e' un colonnello d'Arma o capitano di vascello o colonnello del ruolo naviganti normale in servizio permanente effettivo; appartiene a forza armata diversa da quella del comandante e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Gli allievi indossano la stessa uniforme, da stabilire in sede interforze.

Il comandante e il personale dell'Accademia che ricopre incarichi previsti a rotazione tra le forze armate puo' permanervi per un periodo di durata non superiore a tre anni.

Il regolamento interno dell'Accademia di sanita' militare interforze e' approvato con decreto del Ministro per la difesa.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

CAPO II Funzionamento
Art 5.

I concorsi di ammissione sono banditi dal Ministero della difesa e le operazioni di espletamento sono svolte dal comando dell'Accademia.

Gli esami di concorso sono svolti, per tutti i candidati, a cura dell'Accademia di sanita' militare interforze.

Le materie di esame sono comuni per tutti i candidati, qualunque sia la forza armata cui aspirano.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

La commissione esaminatrice del concorso di ammissione e' composta:

dal comandante dell'Accademia di sanita' militare interforze, presidente;

da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale superiore d'Arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina, da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

da un professore di ruolo laureato in lettere, membro;

da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, membro;

da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Agli esami di concorso sono ammessi i candidati in possesso dell'idoneita' fisica e delle qualita' psico-attitudinali stabilite e accertate dalle singole forze armate e dei requisiti indicati negli articoli 2 e 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Gli esami di concorso per l'ammissione al primo anno consistono in:

una prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

una prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico previsti per il liceo classico;

una prova facoltativa orale di lingua inglese o francese o tedesca.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta riportando una votazione non inferiore ai 18/30.

Gli esami di concorso per i candidati di cui all'art. 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273, consistono in:

una prova orale sulle materie obbligatorie previste dal piano di studi universitari per il primo anno o per il primo biennio della facolta' di medicina e chirurgia rispettivamente per i candidati all'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi;

una prova facoltativa orale di lingua inglese o francese o tedesca.

Sono dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta od orale), esclusa la' prova facoltativa di lingue estere, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere e' assegnata una votazione in trentesimi, che ai fini della formazione della graduatoria di merito ha valore, come indicato nel successivo art. 9, solo quando non e' inferiore ai 18/30.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

La valutazione dei titoli per i candidati di cui all'articolo 15 della legge 14 marzo 1968, n. 273, viene effettuata in base ai voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nel primo biennio della facolta' di medicina e chirurgia.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 9.

La graduatoria di merito dei concorrenti al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanita', distinta per forza armata e ruolo, e' formata in base alla media espressa in trentesimi dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale, cui si aggiunge un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato se la votazione e' compresa tra i 18/30 ed i 21/30, due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

La graduatoria di merito dei concorrenti al secondo e al terzo anno dei corsi dell'Accademia, distinta per forza armata, e' formata in base alla media espressa in trentesimi:

del punteggio riportato nella prova orale;

del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno e nel primo biennio della facolta' di medicina e chirurgia.

A questa media si aggiunge un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato se la votazione e' compresa tra i 18/30 ed i 21/30, due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parita' di merito hanno la preferenza i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 10.

La nomina ad allievo dell'Accademia di sanita' militare interforze e' disposta con decreto del Ministro per la difesa.

Nel decreto di nomina...

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