Statuto di associazione (facsimile 1)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Costituzione

È costituita in . . . l'associazione . . .

Con sede in . . .

L'associazione regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro.

@Art. 2 - Adesione all'associazione

All'associazione possono aderire tutti i cittadini residenti o domicilianti nel Comune di . . . , genitori di bambini in età idonea per l'ammissione alla scuola materna.

@Art. 3 - Scopo sociale

L'associazione ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica una scuola materna pubblica, fissandone i criteri di gestione e di indirizzi programmatici. In particolare, tale scuola dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della nostra popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto - dovere dell'educazione dei figli.

Partendo da questo presupposto, l'associazione si propone un proprio concetto di gestione che allarga il significato stesso di scuola materna, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età prescolare, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita dei bambini.

@Art. 4 - Ammissione dei bambini

Alla scuola materna sono ammessi tutti i bambini di . . . dal compimento del terzo anno di età, sino all'età scolare. I bambini per i quali è richiesto un altro ambito educativo saranno ugualmente considerati facenti parte della scuola materna; in tal caso l'associazione si farà carico di seguire il bambino e la sua famiglia, offrendo tutti gli aiuti materiali e morali secondo le proprie possibilità.

@Art. 5 - Mezzi per il conseguimento dello scopo

Per il conseguimento degli scopi suddetti all'associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

  1. disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da convenzione con l'Amministrazione comunale;

  2. contributo determinante da parte dell'amministrazione comunale, commissariato all'importanza del servizio sociale prestato e regolato anch'esso dalla convenzione di cui al punto a) precedente;

  3. contributi dello stato e della regione . . . e degli enti locali, anche in base alle vigenti norme in materia;

  4. quote pagate dai genitori dei bambini iscritti;

  5. elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);

  6. donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

    @Art. 6 - Organi sociali

    L'ente è costituito dai seguenti organi:

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  7. assemblea generale dei genitori

  8. consiglio direttivo;

  9. presidente, vice - presidente, segretario - tesoriere;

  10. collegio dei probiviri;

  11. revisori dei conti.

    @Art. 7 - Assemblea

    L'assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla associazione, ai sensi dell'art.

    2) dello statuto.

    @Art. 8 - Compiti dell'assemblea

    I compiti devoluti all'assemblea sono:

  12. eleggere i componenti del consiglio direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello statuto, eccetto i primi consiglieri che verranno nominati all'atto costitutivo, ed eleggere i probiviri ed i revisori dei conti;

  13. approvare...

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