Statuto di circolo

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Titolo I. Denominazione - sede - durata - scopo

@@Art. 1 - Costituzione

È costituita in . . . con sede in . . . via/piazza . . . n° . . . un'associazione denominata

. . .

@@Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

@@Art. 3 - Scopo

Scopo dell'associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, incontri con tutto ciò che è manifestazione del mondo cinematografico e attività similari. L'associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente statuto.

@@Art. 4 - Associati intervenuti nell'atto costitutivo

L'associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti aventi i requisiti prescritti vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nel successivo articolo.

@Titolo II. Soci

@@Art. 5 - Categorie di soci

I soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori. Per diventare soci ordinari bisogna fare domanda di ammissione al consiglio direttivo, il che comporta l'accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo statuto. Il consiglio direttivo può deliberare la reiezione della domanda di ammissione. L'associazione si impegna a riservare le proiezioni e le proprie attività ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Siae.

I minori, seppure facenti parte dei soci, non sono ammessi alle proiezioni dei film aventi tale divieto, o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione. Soci onorari sono tutti coloro che hanno particolari benemerenze nel settore delle attività cinematografiche e sono nominati annualmente dal consiglio direttivo. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari.

Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri e i diritti dei soci ordinari salvo l'obbligo di fare domanda di ammissione.

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@@Art. 6 - Diritto di partecipare alle assemblee

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, con diritto di voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. I soci...

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