Atto Costitutivo di Associazione (facsimile 1) (Artt. 36 ss. c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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L'anno . . . addì . . . nel mese di . . . per volontà dei soci fondatori . . . è costituita l'associazione denominata " . . . " , senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale ed apartitica, diretta esclusivamente al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale.

@Art. 1 - Sede

La sede sociale è posta in . . .

@Art. 2 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dal versamento dei soci sostenitori, da eseguirsi nella misura annua di euro . . . (incrementabile annualmente da parte del presidente, previo parere vincolante del consiglio, per particolari e motivate esigenze associative), e dai contributi, in denaro od in natura, mobili ed immobili, che verranno volontariamente offerti dai soci, ordinari e sostenitori, e dai simpatizzanti non soci per il perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

@Art. 3 - Ammissione Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli incontri ed alle attività dell'associazione e ad essere informati in merito allo stato di perseguimento delle finalità statutarie, alle attività programmate ed in corso di programmazione, ai soggetti preposti alle cariche associative o investiti di compiti organizzativi all'interno dell'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria e può essere oggetto di rinuncia in ogni tempo senza motivazione, ad iniziativa del socio, con lettera diretta al consiglio.

In caso di rinuncia all'adesione le eventuali donazioni, in natura o in denaro, spontaneamente rese all'associazione, non verranno restituite.

In caso il socio adotti una condotta in palese contrasto con le finalità perseguite dall'associazione o potenzialmente lesiva dell'immagine e della credibilità dell'associazione medesima in modo grave, il consiglio può escluderlo dall'associazione.

@Art. 4 - Soci Persone Giuridiche

Possono assumere la qualità di soci le persone giuridiche ed altri enti ancorché non riconosciuti, previo versamento della quota associativa di cui all'art. 2 del presente atto.

In tal caso, il rappresentante legale dell'ente associato assume la qualità e le prerogative di socio sostenitore dell'associazione, ai sensi dell'art. 5 del presente atto.

Le altre persone fisiche facenti parte dell'ente associato assumono la qualità e le prerogative di socio ordinario, ai sensi dell'art. 6 del presente atto, salvo il caso in cui versino autonomamente la quota associativa di cui all'art. 2 del presente atto.

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@Art. 5 - Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori...

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