Statuto di associazione sportiva dilettantistica (facsimile 2)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica

@Titolo I. Finalità e strutture

@@Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata . . .

@@Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in . . .

@@Art. 3 - Segni distintivi

I colori sociali dell'associazione sono . . .

@@Art. 4 - Scopo sociale

L'associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il centro sportivo italiano. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio - economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi.

@@Art. 5 - Finalità dell'associazione

Le finalità dell'associazione: la proposta costante dello sport ai giovani quale strumento pedagogico ed educativo, l'organizzazione di attività sportiva, culturale e ricreativa aperta a tutti e finalizzata alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, l'impegno affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive (altro) . . . . .

L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

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@Titolo II. I Soci

@@Art. 6 - Soci dell'associazione

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

@@Art. 7 - Ammissione all'associazione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante socio. non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

@@Art. 8 - Partecipazione alla vita associativa

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale.

@@Art. 9 - Obbligo di osservazione dello statuto

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

@@Art. 10 - Perdita...

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