Statuto di fondazione

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Art. 1 - Costituzione e denominazione

A norma degli artt. 14 e seguenti del codice civile è costituita la "fondazione . . .".

@Art. 2 - Sede legale

La fondazione ha sede legale in . . . , via . . . n. . . . e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.

@Art. 3 - Scopo

La fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo . . .

@Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal socio fondatore come risulta dall'atto costitutivo;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati nonché da persone fisiche sempreché i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste dall'art. 3);

- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il consiglio d'amministrazione della fondazione delibererà di destinare al patrimonio e che dovranno essere impiegate ai fini della realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle direttamente connesse. Alla fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa.

@Art. 5 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti la fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;

- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi in genere destinati alla attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3);

- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

@Art. 6 - Sostenitori della fondazione

Sono sostenitori della fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal consiglio di amministrazione.

@Art. 7 - Organi della fondazione

Sono organi della fondazione:

- il consiglio di amministrazione;

- il presidente;

- il collegio dei revisori.

Potranno inoltre essere nominati:

- il direttore;

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- il comitato tecnico scientifico;

- il comitato borse di studio;

- il comitato rapporti istituzionali;

- il collegio dei probiviri.

@Art. 8 - Consiglio di amministrazione

La fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) consiglieri.

Il consiglio di amministrazione rimane pertanto in carica...

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